Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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12.06.2023 - lavoro

INAIL – LIMITI MINIMI RETRIBUZIONE IMPONIBILE GIORNALIERA ANNO 2023 – CIRCOLARE 29 MAGGIO 2023, N. 21

Con circolare 29 maggio 2023, n. 21, l’INAIL ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2023.

Premessa

In via preliminare, la circolare ricorda come la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo debba tener conto, mensilmente:

  1. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti;
  2. dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat.

In sostanza, la retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo.

La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera di seguito riportato.

Lavoratori subordinati

L’Istituto, con la circolare in oggetto, ha disposto l’adeguamento, per l’annualità in corso, dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti.

In particolare, per l’anno 2023, il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a 53,95 euro (corrispondente al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2023, pari a 567,94 euro mensili). Tale limite minimo, rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2023 è pari a 1.402,70 euro.

Si riportano di seguito, per quanto di interesse, i limiti minimi rivalutati per il settore industria, distinti per qualifica:

Dirigenti euro 149,23
Impiegati euro   53,95
Operai euro   53,95

Lavoratori parasubordinati

Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.

A detti limiti minimo e massimo, pari rispettivamente a euro 17.780,70 e a euro 33.021,30, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

 

Sul punto, la circolare riferisce che, dal 1° luglio 2022, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono ai seguenti importi:

Minimo mensile euro 1.481,73
Massimo mensile euro 2.751,78

Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.

Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.

Qualora il compenso medio mensile risulti, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.

Per le ulteriori indicazioni, si rinvia al testo della suddetta circolare, di seguito allegato.

 

Allegati:  INAIL_Circolare n 21_29 maggio 2023

INAIL_Circolare n 21_29 maggio 2023_ALLEGATO


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