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20.10.2023 - tributi

IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTI DI APPALTO

Con la Risposta ad interpello n. 446/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in fase di registrazione dei contratti di appalto non è dovuta un’imposta di bollo ulteriore rispetto a quella assolta al momento della stipula del contratto secondo le nuove modalità indicate dal Codice dei contratti Dlgs. 36/2023.

Si ricorda che la nuova imposta di bollo, disciplinata dall’Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall’art. 18 dal Dlgs. 36/2023, viene assolta una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, ed ha natura sostitutiva dell’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili.

Le nuove disposizioni sul bollo trovano applicazione solo per i procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, pertanto per i relativi contratti, l’imposta di bollo versata al momento della stipula del contratto, sostituisce quella dovuta in fase di registrazione.

Con la CM 22/E del 28 luglio 2023 l’Agenzia ha precisato che la nuova imposta trova applicazione solo al momento della stipula del contratto, mentre in sede di partecipazione alle procedure di gara restano ferme le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo previste dal DPR 642/1972.

Pertanto, solo al momento dell’aggiudicazione della gara e della stipula del contratto, l’imposta viene assolta dal soggetto aggiudicatario sulla base delle nuove regole e, dall’importo da questi dovuto, andrà scomputato quanto già dallo stesso assolto nella fase precedente alla stipula del contratto. In fase, poi, di esecuzione del contratto medesimo non è più previsto alcun ulteriore versamento dell’imposta di bollo.

Si ricorda, ancora, che il valore dell’imposta di bollo è determinato dalla Tabella dall’Allegato I.4 sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.


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