IL CONFLITTO DI INTERESSI NEGLI APPALTI PUBBLICI PUÒ SUSSISTERE PER PARENTELE FINO AL SESTO GRADO
Ance Brescia comunica che Anac è intervenuta in tema di conflitto di interessi nell’ambito egli appalti pubblici. In particolare, lo ha fatto con la delibera n.63 dell’8 febbraio 2023 in cui afferma che nel caso di assegnazione di appalti, non può esserci legame di parentela fra il RUP (Responsabile unico del procedimento) del Comune e uno dei mandanti del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio di progettazione.
L’esistenza del conflitto d’interessi per parentela giunge fino al sesto grado. Non può essere nemmeno avanzata come giustificazione la scusante, addotta dal Comune, che il legame di parentela fra il Rup e il mandante del Rti era notorio in ambito locale, tanto da non richiedere alcuna dichiarazione.
E nemmeno vale come discolpa il fatto, sostenuto sempre dal Comune, che la carenza del personale rende difficile la sostituzione del Rup.
Il procedimento di vigilanza, intervenuto a seguito di una segnalazione anonima riguardante un grosso comune della Campania centrale, ha portato Anac a ritenere l’affidamento del servizio di progettazione e la sua successiva esecuzione in violazione dell’articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016).
Con riferimento al conflitto di interessi, l’ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
– le Linee guida ANAC n. 15, di cui alla Delib. ANAC 494/2019, precisano al par. 6.3 che, al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la dichiarazione di insussistenza del legame è condizione per l’assunzione dell’incarico e deve essere resa in ogni caso;
– ove il legame astrattamente rilevante come ipotesi di conflitto emerga successivamente (ad esempio, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte), il dipendente è tenuto ad astenersi oppure a comunicare la sussistenza del legame, al fine di consentire al superiore gerarchico di valutarne l’eventuale sostituzione;
– tale valutazione, quindi, deve fondarsi su una dichiarazione esplicita della situazione di conflitto e soprattutto deve svolgersi in via preventiva rispetto alla attività affidata al dipendente;
– la finalità dell’art. 42 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, quale norma di pericolo, è proprio quella di evitare che le valutazioni del dipendente siano, anche solo in apparenza, influenzate da legami con il concorrente.
Con riferimento alle nozioni di parentela e affinità rilevanti, l’ANAC indica quanto segue:
– l’art. 42, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 richiama le ipotesi di astensione di cui all’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, il quale prevede che il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
– l’art. 6 del D.P.R. 62/2013 prevede che il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi 3 anni, precisando se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
– le citate norme vanno lette alla luce delle nozioni civilistiche di parentela e affinità. In tal senso, l’art. 77 c.c. dispone che la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati; mentre, secondo l’art. 78 c.c., l’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge;
– la formulazione letterale adottata dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013, richiamata dall’art. 42, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, non lascia dubbi in ordine alla volontà di distinguere concettualmente la nozione di parentela da quella di affinità;
– pertanto, seppur è nota la prassi di alcune stazioni appaltanti di limitare la rilevanza della parentela, variamente al 2°, 3° o 4° grado (con ciò riflettendo una certa confusione applicativa), sulla base della interpretazione letterale-sistematica delle norme di riferimento, si ritiene che la nozione di parentela rilevante ai sensi del conflitto di interessi di cui all’art. 42 del D. Leg.vo 50/2016 includa i parenti fino al 6° grado, conseguendone un obbligo dichiarativo, ove il legame sussista.
L’Autorità fa presente, poi, al Comune che, “salve ulteriori eventuali inadeguatezze del progetto esecutivo, saranno applicate le penali contrattuali previste per il ritardo nello svolgimento del servizio”. Anac raccomanda poi al Comune di valutare le eventuali azioni in autotutela da assumere “e, pro futuro, di rispettare scrupolosamente le norme indicate”.
Ora il Comune è chiamato a comunicare all’Autorità entro 30 giorni, come intende provvedere e adeguarsi.
Nell’atto conclusivo del procedimento, Anac precisa infatti che il legame parentale fra Rup e mandante del Rti non era affatto notorio, in quanto lo stesso mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese ha affermato di non esserne a conoscenza. In ogni caso, fa presente l’Autorità, la presunta notorietà del legame parentale non esclude l’obbligo dichiarativo.
“La dichiarazione di (in)sussistenza del legame è condizione per l’assunzione dell’incarico e deve essere resa in ogni caso”, sottolinea Anac.
“Ove il legame astrattamente rilevante come ipotesi di conflitto d’interessi emerga successivamente (ad esempio, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte), il dipendente è tenuto ad astenersi, oppure a comunicare la sussistenza del legame, al fine di consentire al superiore gerarchico di valutarne la eventuale sostituzione”. “La finalità – aggiunge Anac – è proprio quella di evitare che le valutazioni del dipendente siano, anche solo in apparenza, influenzate da legami con il concorrente”.
Infine, l’Autorità fa presente come, dalle carte esaminate, emerga “un ritardo accumulato molto grave, superiore al 50% del tempo contrattuale. Pertanto, andranno applicate le relative penali contrattuali”.
IN ALLEGATO
04.04 Delibera Anac 63 del 08 02 2023
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