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25.08.2023 - lavori pubblici

FVOE ANAC – DELIBERA 262 DEL 20 GIUGNO 2023 – LE FUNZIONALITA’ DAL 1 GENNAIO 2024

Ance Brescia, facendo seguito a quanto già comunicato lo scorso luglio a questo link  https://www.ancebrescia.it/2023/anac-e-disposizioni-attuative-del-nuovo-codice-sezione-riepilogativa-con-tutte-le-delibere-e-i-bandi-tipo/,  informa che Anac, in adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale, ha adottato la delibera n. 262 del 20 giugno 2023  in tema di Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2023. Lo stesso acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici da parte dell’operatore economico.

Il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L’Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 464/2022.

Il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:

  1. a) il controllo dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;
  2. b) il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui alla lettera a).

Il FVOE consente, altresì:

  1. a) alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  2. b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
  3. c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;
  4. d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell’esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell’ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);
  5. e) il riuso, da parte delle SOA, dell’esito delle verifiche di cui alla precedente lettera d) e di quelle effettuate nell’ambito di precedenti procedimenti di attestazione con riferimento ai CEL privati, ai documenti a corredo degli stessi e ai titoli di studio e di abilitazione.

Per l’utilizzo del FVOE la stazione appaltante e l’ente concedente, tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti. Il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l’accesso al FVOE dell’OE; il sistema consente l’accesso al fascicolo previa autorizzazione dell’OE.

 

Attraverso il DGUE l’OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti. L’OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND.

Il sistema consente alla stazione appaltante l’accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE.

Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del FVOE tra ANAC e gli Enti certificanti avvengono attraverso la PDND. Per gli enti certificanti che non rientrano tra quelli indicati all’articolo 2, comma 2, del CAD e non aderiscono alla PDND, le suddette comunicazioni avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni;

Ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore;

Gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

Per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati di cui al precedente punto 2, lettera a) è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

 

Le funzionalità del FVOE sono soggette a evoluzioni successive, in dipendenza della progressiva implementazione dei dati resi disponibili sulla PDND da parte degli Enti certificanti. Con successivi provvedimenti dell’ANAC adottati di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AgID saranno descritte e disciplinate le nuove funzionalità nonché:

  1. a) le modalità per la trasmissione al FVOE, mediante servizi di interoperabilità delle Piattaforme di approvvigionamento digitale con la PDND dei dati e delle informazioni in possesso delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che configurano cause di esclusione ai sensi degli articoli, 94, 95 e 98 del codice;
  2. b) le modalità di accesso al fascicolo per le SOA;
  3. c) le modalità con cui il FVOE interopera con il DGUE, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera d), del codice.

I dati e documenti che saranno progressivamente acquisiti nel FVOE sono individuati, a cura dell’ANAC, mediante aggiornamento degli allegati al presente provvedimento.

 

Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, mediante:

  1. a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;
  2. b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDND;

Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente sono contenuti nell’Allegato I (cause automatiche di esclusione) e nell’Allegato II (cause non automatiche di esclusione) alla Delibera 262 del 20 giugno 2023.

Per quanto riguarda la documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico- organizzativo ed economico-finanziario e dei requisiti da verificare in capo all’aggiudicatario o in fase di esecuzione, il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali di cui all’articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all’articolo 103, comma 1 e all’Allegato II.12 del codice, mediante dati e/o documenti:

  1. a) forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;
  2. b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;
  3. c) forniti dagli OE.

Le SOA verificano la veridicità dei documenti forniti dagli OE nel corso del processo di attestazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) dell’Allegato II.12 del codice.

L’elenco dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti speciali è contenuto nell’Allegato III (requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000), nell’Allegato IV (requisiti per gli esecutori di lavori di importo inferiore a 150.000 euro) e nell’Allegato V (requisiti speciali per i prestatori di servizi e forniture).

I requisiti da verificare nei confronti dell’aggiudicatario e/o in fase di esecuzione sono indicati nell’Allegato VI.

Gli enti certificanti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono la correttezza, la veridicità e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza acquisiti al FVOE. Eventuali contestazioni da parte degli operatori economici sono avanzate nei confronti dei soggetti di cui al precedente periodo. I dati e le informazioni oggetto di contestazione restano disponibili nel FVOE fino alla eventuale rettifica da parte dei soggetti di cui sopra, intervenuta anche a seguito di provvedimenti di annullamento o sospensione cautelare dell’efficacia intervenuti in sede giudiziale.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell’aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L’inserimento di falsa documentazione è valutata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 96, comma 15, del codice.

La delibera 262 del 20 giugno 2023 fissa anche le sanzioni. Fatte salve le sanzioni individuate nel provvedimento di cui all’articolo 23 del codice, la violazione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, delle disposizioni volte a garantire la piena funzionalità del FVOE costituisce violazione del principio di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui all’articolo 5 del codice, con conseguente responsabilità, anche civile, per i danni subiti dall’operatore economico.

Gli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente concedente di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento sono sanzionati ai sensi dell’articolo 222, comma 13 del D. Lgs. 36/2023.

 

Per quanto riguarda le disposizioni finali e transitorie, si ricorda che la Delibera 262 del 20 giugno 2023 è pubblicata sul sito istituzionale dell’ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2023. La stessa acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.

Gli enti certificanti pongono in essere le attività necessarie a garantire la piena interoperabilità delle proprie banche dati con la PDND entro il 31/12/2023.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, il FVOE è utilizzato per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti negli allegati al presente atto che saranno disponibili a tale data. Con successivi aggiornamenti degli allegati saranno indicati i dati e le informazioni via via resi disponibili nel FVOE.

A decorrere dal 1° gennaio 2024:

  1. a) fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel

FVOE ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto;

  1. b) fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE;
  2. c) fino alla completa operatività del sistema le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono all’ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice dalle stesse accertate, ai fini dell’annotazione nel casellario informatico, con le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Casellario adottato dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del codice.
  3. d) fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall’OE con le modalità previste dal sistema.

 

Istruzioni per l’uso del FVOE gestito da Anac

– Accesso riservato all’Operatore economico
Per poter accedere al servizio occorre:
• Essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti.
• Richiedere il profilo di “Amministratore OE” associato al soggetto rappresentato “Operatore economico” dalla pagina di creazione profili.
• Procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.
• Accedere al servizio.

– Accesso riservato alla Stazione Appaltante
Per poter accedere al servizio occorre:
• Essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità come descritto nella sezione  Registrazione e Profilazione Utenti.
• Richiedere il profilo di “Responsabile del procedimento ai sensi del D.lgs. n. 50/2016” associato al soggetto rappresentato “Stazione appaltante” dalla pagina di creazione profili.
• Procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.
• Accedere al servizio.

Le risposte alle domande frequenti sul FVOE sono consultabili a questo link Consulta le FAQ

Ai link che seguono è possibile consultare la Delibera n. 262 del 20/06/2023 efficace dal 1 gennaio 2024 e quella in vigore fino al 31/12/2023.

Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 – Provvedimento art. 24 – FVOE.pdf

0.17MB

Delibera n. 464 del 27 luglio 2022.pdf

0.18MB

Relazione di accompagnamento alla delibera n. 464 del 27 luglio 2022.pdf

0.3MB

 

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Allegato:

Anac Del.262.2023 FVOE – Allegato I – CAUSE AUTOMATICHE

Anac Del.262.2023 FVOE – Allegato II- CAUSE NON AUTOMATICHE

Anac Del.262.2023 FVOE – Allegato III – QUALIFICAZIONE OE

Anac Del.262.2023 FVOE – Allegato IV – ESECUTORI LAVORI INFERIORI A 150.000 EURO

Anac Del.262.2023 FVOE – Allegato VI – REQUISITI AGGIUDICATARIO E FASE ESECUTIVA

 


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