Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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03.02.2023 - lavoro

ELEZIONI POLITICHE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO – LAVORATORI ADDETTI AI SEGGI ELETTORALI – TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Come noto, nella giornata di domenica 12 e di lunedì 13 febbraio 2023, si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale di Regione Lombardia.

Alla luce della normativa, contenuta nell’art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall’art. 11 della Legge n. 53/1990 e autenticamente interpretato dalla Legge n. 69/1982, i lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere a funzioni presso gli uffici elettorali (presidenti, segretari, scrutatori), ivi compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppi di candidati, hanno diritto ad un trattamento economico normativo, nelle modalità di seguito specificate.

Il citato art. 119 prevede, infatti, che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, i lavoratori di cui sopra abbiano diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Il comma 2 dell’articolo suddetto, secondo cui i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo da ultimo citato sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, è stato interpretato, dalla Legge n. 69/1982, nel senso che i lavoratori di cui trattasi hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

In sostanza, inconsiderazione di quanto precede:

  • per le giornate di sabato 11 e di domenica 12 febbraio:
    • agli operai è dovuta una quota retributiva di importo corrispondente alla retribuzione di 8 ore giornaliere, senza alcun accantonamento verso la Cassa Edile;
    • agli impiegati, invece, va corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una quota retributiva di importo pari a 8/173esimi della retribuzione medesima;
  • per quanto riguarda la giornata di lunedì 13 febbraio, interessata dall’effettuazione sia delle operazioni di voto che di quelle di spoglio delle schede, il trattamento economico che dovrà essere riconosciuto ai lavoratori impegnati negli uffici elettorali è da determinarsi nella stessa misura della retribuzione che avrebbero percepito in caso di prestazione lavorativa. Pertanto, dovrà essere corrisposto:
    • per gli operai, l’importo di 8 ore giornaliere di retribuzione, comprensive, questa volta, dell’accantonamento verso Cassa Edile;
    • per gli impiegati, il trattamento economico relativo a tale giornata risulta già compreso nella normale retribuzione mensile.

Per le giornate del sabato (se non normalmente lavorativo) e della domenica, la normativa prevede, a seguito dell’interpretazione autentica sopra riferita, l’alternativa di un riposo compensativo in luogo delle “quote retributive” appena illustrate. Peraltro, salvo il recupero del riposo domenicale che, come noto, ha carattere di “recupero immediato”, visto che la norma non stabilisce alcun criterio circa la scelta tra riposi compensativi e quote di retribuzione, riteniamo che, ai predetti fini, si debbano tenere in prioritaria considerazione le esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell’impresa.

Da ultimo, va precisato che i lavoratori interessati sono tenuti a produrre, oltre alla copia del certificato di chiamata agli uffici elettorali, anche l’attestato firmato dal presidente del seggio, con l’indicazione delle giornate di presenza e dell’orario di chiusura delle operazioni di scrutinio. Per i lavoratori che assolvono l’incarico di presidente, la certificazione potrà essere sottoscritta dal vice presidente del seggio.


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