DL ASSET È LEGGE – PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023, è stata pubblicata la legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione con modifiche del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.
Di seguito, le principali modifiche alle disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici contenute provvedimento normativo, entrata in vigore il 10 ottobre 2023.
Art. 16 – Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali
L’art. 16 del d.l. n. 104/2023, modificando l’art. 44-bis del d.l. “semplificazioni bis” n. 77/2021, recante nello specifico “Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto”, interviene sul procedimento di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi autostradali di cui all’allegato IV-bis del citato d.l. n. 77/2021.
In particolare, gli interventi presi in considerazione dalla norma sono i seguenti:
- A1 – Riqualifica Barberino-Calenzano
- A11 – Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)
- A14 – Bologna-dir. Ravenna
- A1 – Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)
- A1 – Milano Sud-Lodi
- Gronda di Genova
- A14 – Passante di Bologna
- A13 – Bologna-Ferrara
- A13 – Monselice-Padova
- A1 – Tangenziale di Modena
- A14 – Opere compensative di Pesaro – altre bretelle
- A1 – Prevam Toscana (A2, A1+A3)
Rispetto ad essi, si prevede che, qualora il progetto esecutivo sia stato già trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della disposizione e siano scaduti i termini per l’approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione contenente il quadro conoscitivo posto a base del progetto, la coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e la presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere è soggetta all’attività di verifica da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 2, lettera a) dell’allegato I.7 al nuovo Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36/2023, cioè da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
In tali casi, ai fini della conclusione dell’iter di approvazione dei progetti, non è richiesto il parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sugli aspetti progettuali riportati nella relazione trasmessa unitamente al progetto.
La legge di conversione è intervenuta sull’art. 16, introducendo le seguenti ulteriori disposizioni.
Il nuovo comma 1-bis introduce, all’articolo 11, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, relativa agli obblighi delle società concessionarie autostradali, la previsione secondo cui, per gli affidamenti a terzi di lavori – nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici – “le commissioni di gara per l’aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Restano fermi i poteri di vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 222 del Codice dei contratti pubblici.
Il nuovo comma 1-ter, apporta modifiche all’ articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) relativo alla tratta autostradale A4 – tronco Venezia-Trieste, che ha previsto il trasferimento delle attività di gestione del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l’Anas S.p.A. e la Regione Veneto.
Ora, con la previsione introdotta dal comma 1-ter, si prevede che la società per azioni sia in house, e che la stessa possa svolgere anche attività di progettazione (oltre a quelle già previste, di manutenzione ordinaria e straordinaria) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe. Ciò vale anche per infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale, e per le infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell’ambito della medesima regione.
Art. 18 – Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
L’art. 18, comma 2 del d.l. n. 104/2023 contiene disposizioni di carattere finanziario per gli interventi realizzati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato a contraente generale e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.
Come specificato nella relazione illustrativa, tali disposizioni rispondono alla necessità di prevedere – in via straordinaria – una integrazione del quadro economico e finanziario dei suddetti interventi, a fronte delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione, dell’energia e dei carburanti, intervenute dalla data di sottoscrizione dei contratti ad oggi, e delle ulteriori esigenze emerse nel corso dell’esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.
I contratti presi in considerazione dalla norma in esame sono, in particolare, i seguenti:
- la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale;
- la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale;
- la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.
Rispetto ad essi, si prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla loro realizzazione si provvede – nel limite massimo di 157 milioni di euro per l’anno 2023 e 841 milioni di euro per l’anno 2024 – sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. “semplificazioni” n. 76/2020, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente.
Il predetto Fondo – lo si ricorda brevemente – è stato inizialmente istituito per fare fronte ai maggiori fabbisogni connessi al finanziamento delle opere pubbliche in ragione di sopravvenute esigenze ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. A seguito del fenomeno del “caro materiali”, il Fondo è stato destinato anche alla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici.
La norma prevede, poi, che a seguito di verifica da parte del MIT dell’effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, ferme restando le eventuali modifiche dei contratti ove ricorrano le condizioni per le varianti in corso d’opera di cui all’art. 120, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 36/2023. Gli importi riconosciuti sono inseriti nell’aggiornamento del contratto di programma parte investimenti con specifica evidenza
In sede di conversione, si è previsto che tale riconoscimento sia limitato alle “lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell’incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonché’ per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024”.
Inoltre, “al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all’attuazione del PNRR” per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, la norma prevede che il soggetto attuatore sia “autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l’anno 2023 e 278 milioni di euro per l’anno 2024”.
Il nuovo comma 3-bis dell’articolo in commento apporta modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”.
Con esso, viene, tra l’altro, estesa la durata massima dell’incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione, dal 31 dicembre 2024 al 31 agosto 2026, al quale vengono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova.
A tal fine, la norma prevede la cessazione dell’incarico dell’attuale Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione
Articolo 19 – Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali
Per quanto di interesse, il comma 9, ultimo periodo, della previsione in commento, introdotto in sede di conversione, stabilisce che, in considerazione dell’urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo della norma (affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito), per l’affidamento congiunto dell’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell’esecuzione dei lavori si proceda, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Si tratta, in altri termini, del ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara, consentito, ai sensi della lettera c) dell’art. 76, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.
Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo del provvedimento in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti
ALLEGATO Legge_9_ottobre_2023_n_136
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