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17.03.2023 - lavoro

DECRETO FLUSSI – INGRESSO DI LAVORATORI NON COMUNITARI – TERMINE INIZIALE PER L’INVIO DELLE DOMANDE

Come già anticipato nella Newsletter ANCE Brescia – n. 5/2023 del 4/2/2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022 ha fissato le quote di ingresso nel territorio dello Stato dei lavoratori non comunitari a valere per l’anno 2022, con cui vengono previsti 82.705 ingressi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo di cittadini stranieri residenti all’estero

Da rammentare che 30.105 dei suddetti ingressi sono riservati agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale in alcuni settori, fra cui l’edilizia.

Termine per la presentazione delle domande

Le indicazioni ministeriali hanno previsto che fino al 22 marzo 2023 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it, sistema disponibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi (v. Newsletter Ance Brescia – n°9/2023 del 04/03/2023). Le istanze ufficiali dovranno, invece, essere trasmesse, esclusivamente con le modalità telematiche specificate dalla Circolare Interministeriale 30 gennaio 2023 che, per comodità, alleghiamo alla presente, dalle ore 9,00 del 27 marzo 2023.

Breve panoramica normativa

Solo per completezza, ricordiamo che la principale novità contenuta nel Decreto in commento sta nella necessità, per il datore, di verificare, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, l’indisponibilità, presso il Centro per l’Impiego, di un altro lavoratore ad accettare il posto di lavoro offerto dal datore medesimo.

Nello specifico, il Decreto puntualizza che per indisponibilità di un lavoratore si deve intendere, alternativamente:

  1. l’assenza di riscontro, da parte del Centro per l’Impiego, circa l’individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale del datore di lavoro;
  2. la non idoneità del lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell’attività di selezione del personale;
  3. la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal predetto Centro e convocato dall’impresa per un colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al già citato Centro.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione da allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Ulteriore novità introdotta consiste nella precisazione secondo cui, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.

Allegato: 01_01_01 Circolare-interministeriale-648-30012023


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