DECRETO AIUTI – FONDI PER I MAGGIORI ONERI DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE TRA IL 1° AGOSTO E IL 31 DICEMBRE 2022 – FINO AL 31 GENNAIO 2023 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE TELEMATICHE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI.
Ance Brescia comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 comma 4 lettere a) e b) del D.L. Aiuti (D.L. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2022 n. 91), Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha reso noto le indicazioni per la presentazione da parte delle stazioni appaltanti delle domande di accesso alle risorse per il caro materiali di lavori eseguiti dal 1° agosto al 31 dicembre 2022. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2022 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/12/27/301/sg/pdf) è stato infatti pubblicato il Decreto ministeriale 381 del 6 dicembre 2022 recante le modalità di utilizzo del Fondo di cui all’art. 1septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021 e s.m.i., in relazione agli interventi di cui al comma 4 lettera b dell’art.26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (noto come DL Aiuti). Il decreto si applica con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022. Le stazioni appaltanti richiamate nel testo normativo potranno presentare istanza di accesso alle risorse del fondo, in carenza di risorse proprie, fino al prossimo 31 gennaio 2023.
Più in dettaglio, si ricorda che l’art. 26, comma 4, lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i., prevede che, per i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1 del citato articolo 26, alla copertura degli oneri si provvede, in relazione agli interventi non PNRR o PNC o per i quali sono stati nominati i Commissari Straordinari di cui all’art. 26, comma 4, lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e s.m.i., secondo le modalità previste dal d.m. 6 dicembre 2022 (cd. “decreto-Fondo”) per gli adeguamenti dei prezzi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022.
Pertanto, a decorrere da lunedì 2 gennaio 2023 alle ore 10:00, i soggetti di cui al comma 4 dell’art. 26, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo, con istanza presentata al Ministero, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022 esclusivamente utilizzando la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it
Per accedere alla piattaforma sarà necessario per la stazione appaltante procedere con una nuova registrazione dell’utenza.
Le richieste ivi compilate nella piattaforma devono essere scaricate dalla piattaforma entro martedì 31 gennaio 2023 alle ore 16:00, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o dal delegato) della Stazione appaltante ed inviate all’indirizzo PEC adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it entro martedì 31 gennaio 2023 alle ore 23:59, pena esclusione. Farà fede l’orario di ricezione presso la suddetta casella PEC.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Loredana Cappelloni.
I contatti per chiedere informazioni relativamente alla piattaforma https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/login sono i seguenti:
- Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere
- PEC: adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it
- Mail: adprezzi26bed2.dgreg@mit.gov.it
L’accesso al Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, è consentito ai soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi derivanti dall’applicazione del comma 1 del citato articolo 26, delle seguenti risorse:
- risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
Si rimanda, per gli ulteriori contenuti, al testo del Decreto ministeriale 381 del 6 dicembre 2022 pubblicato in calce.
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Per quanto riguarda, invece, le opere finanziate con fondi PNRR e PNC (di cui al comma 4, lettera a), dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 – DL Aiuti) si ricorda che il medesimo art. 26 comma 4 lettera a), prevede che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1 del citato articolo 26, alla copertura degli oneri aggiuntivi , si provvede, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo 26.
Pertanto, a decorrere da lunedì 2 gennaio 2023 alle ore 12:00 e fino a martedì 31 gennaio 2023 alle ore 23:59, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 26, commi 4, 8 e 12, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata al Ministero attraverso la piattaforma https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it/login, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022.
Ai fini dell’ammissibilità, le richieste di accesso al Fondo compilate nella piattaforma devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o dal delegato) della Stazione appaltante ed inviate all’indirizzo PEC adeguamentoprezzipnrrart26a.dgespa@pec.mit.gov.it entro martedì 31 gennaio 2023 alle ore 23:59. . Farà fede l’orario di ricezione presso la suddetta casella PEC.
Per accedere alla piattaforma sarà necessario per la stazione appaltante procedere con una nuova registrazione dell’utenza.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Casagrande.
I contatti per chiedere informazioni relativamente alla piattaforma https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it/login sono i seguenti:
- Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali
- PEC: adeguamentoprezzipnrrart26a.dgespa@pec.mit.gov.it
- Mail: adegprezzi26a.dgespa@mit.gov.it
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Pertanto, come Associazione Nazionale dei Costruttori Edili della Provincia di Brescia, si sollecitano le Stazioni Appaltanti, in caso di carenza di risorse proprie, a presentare, entro il 31 gennaio p.v., istanza di accesso alle risorse messe a disposizione tramite i Fondi sopra descritti, per competenza, per il riconoscimento dei maggiori oneri da destinare alle imprese per le lavorazioni del secondo semestre 2022, sulla base delle prescrizioni già note del Decreto Aiuti.
Ance Brescia resta a disposizione per i chiarimenti si ritenessero necessari.
IN ALLEGATO: 04.02 ALLEGATO Decreto ministeriale 381 del 06-12-2022
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