CONVERSIONE DEL DL SICCITÀ – LE PRINCIPALI MISURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Con legge 13 giugno 2023, n. 68, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023, è stato convertito il decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”.
In particolare, il provvedimento ha introdotto talune specifiche misure finalizzate a contenere gli effetti negativi derivanti dal fenomeno della scarsità idrica, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche, attraverso la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento di infrastrutture.
Per quanto di interesse, si segnalano le seguenti disposizioni.
Cabina di regia per la crisi idrica – artt. 1 e 2
L’art. 1 del provvedimento in esame ha previsto l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia – presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla riduzione delle precipitazioni (art. 1, commi 1 e 2).
Anzitutto, alla Cabina di regia è stato affidato il compito di effettuare, entro trenta giorni decorrenti invero già dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 39/2023 (ossia, dal 15 aprile scorso), una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per fare fronte alla crisi idrica, individuando anche quelli demandati al Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, previsto anch’esso dal decreto legge medesimo (art. 1, comma 3; sul Commissario straordinario, v. infra).
Gli ulteriori compiti e funzioni della Cabina di regia sono specificatamente individuati al comma 8 della disposizione in esame. In sintesi, si prevede che essa:
- svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni. A tali fini, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall’art. 21 del codice dei contratti pubblici n. 50/2016;
- monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell’ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell’ambito del PNRR e del PNC;
- promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
- nell’ambito delle attività di monitoraggio, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l’attivazione dei poteri sostitutivi (su cui v. infra);
- svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili.
Per l’esercizio delle proprie funzioni, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi sullo stato di attuazione degli interventi (art. 1, comma 9).
Come sopra anticipato, la Cabina di regia è anche preposta all’attivazione di poteri sostitutivi e di un meccanismo di superamento del dissenso (art. 2).
Sotto il primo profilo, si stabilisce che in presenza di situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si provvede, su proposta della Cabina di regia medesima, attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi, previsti dall’art. 12 del decreto legge “semplificazioni bis” n. 77/2021 per il caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR (art. 2, comma 1).
In particolare, la disposizione del d.l. n. 77/2021, richiamata dal d.l. n. 39/2023, è quella che prevede che, in ipotesi di ritardi, il Presidente del Consiglio assegni in prima battura al soggetto attuatore un termine per provvedere; in caso di perdurante inerzia, viene individuato il soggetto cui attribuire poteri sostitutivi, il quale può essere un’amministrazione, un ente, un organo ovvero un ufficio, ma anche uno o più commissari ad acta, appositamente nominati. Per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, tale soggetto provvede all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, del codice delle leggi antimafia e degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (in analogia con il c.d. modello Genova). In caso di esercizio di poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legge “sblocca cantieri” n. 32/2019, relative ai poteri dei Commissari straordinari.
Sotto il secondo dei profili sopra richiamati, si prevede, invece, che per i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, la Cabina di regia propone al Presidente del Consiglio – sentito l’ente territoriale interessato – di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere. Siffatta previsione si applica qualora non sia già previsto un diverso meccanismo di superamento del dissenso. In mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita la realizzazione dell’intervento, si prevede l’esercizio di poteri sostitutivi ai sensi degli artt. 117, quinto comma e 120, secondo comma, della Costituzione (art. 2, comma 2).
Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica – art. 3
Il decreto legge “siccità” ha previsto, all’art. 3, anche la figura del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in carica fino al 31 dicembre 2023, con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2024.
Ai sensi del primo comma della disposizione in esame, Il Commissario doveva essere nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio stesso, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 39/2023; la nomina è stata deliberata nella seduta del 4 maggio scorso.
Quanto alle funzioni, anzitutto il Commissario provvede, in via d’urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia. Anche in questa ipotesi, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, pur sempre però nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (art. 3, comma 2).
La norma individua, nel dettaglio, anche gli ulteriori compiti e funzioni demandati al Commissario straordinario (art. 3, comma 3) prevedendo, per tali attività, l’esercizio di poteri sostitutivi.
L’art. 3, comma 4 prevede, infatti, che in ipotesi di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e misure di cui al comma 3 abbia il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi. Per l’esercizio di tali compiti, si riconosce al Commissario la facoltà di adottare in via d’urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile.
Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze (art. 3, comma 6).
Infine, la norma fa salvi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai vari Commissari straordinari, già nominati alla data in vigore del decreto legge in esame (art. 3, comma 7). Il riferimento è, ad esempio, ai Commissari straordinari nominati ai sensi del decreto legge “sblocca cantieri” n. 32/2019.
Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche – art. 4
L’art. 4 introduce talune misure dirette a semplificare le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche.
A tale fine, il primo comma della norma in esame dispone l’applicazione ai suddetti interventi delle disposizioni previste dall’art. 48 del decreto legge “semplificazioni bis” n. 77/2021 per gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento.
Segnatamente, il citato art. 48 prevede una seria di deroghe al Codice dei contratti pubblici che, inter alia, consentono il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione con invito a 5 operatori, nella misura strettamente necessaria, qualora, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
Viene inoltre consentito l’utilizzo dell’appalto integrato anche su progetto di fattibilità tecnico-economica.
Inoltre, vengono escluse le previsioni di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 50/2016, relative al dibattito pubblico. Infine, nei casi in cui sia previsto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si prevede che lo stesso debba essere reso entro il termine di sessanta giorni, mentre i termini per l’approvazione dei progetti di gestione di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 152/2006 e per la verifica dei piani di utilizzo di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 120/2017 sono ridotti della metà.
Per quanto di interesse, al comma 5-sexies della norma in commento si consente, infine, con l’obiettivo di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell’area idrografica di competenza dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), di utilizzare il prezzario AIPo e successivi aggiornamenti.
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ALLEGATO: DL_39_2023_Testo_coordinato
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