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26.05.2023 - lavori pubblici

COMPENSAZIONI SECONDO SEMESTRE 2021: IL TAR LAZIO CAMBIA ROTTA E AFFERMA LA LEGITTIMITÀ DELLE RILEVAZIONI MINISTERIALI

A circa un anno di distanza dalle sentenze n. 7215/2022 e n. 8786/2022, con le quali il Tar per il Lazio su ricorso dell’Ance ha rilevato l’illegittimità – per taluni specifici materiali – rispettivamente del decreto del Ministero delle Infrastrutture 11 novembre 2021, recante la “Rilevazione delle percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e del decreto 20 maggio 2019, recante “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, ritenendo non del tutto attendibili le rilevazioni effettuate, i giudici amministrativi tornano a pronunciarsi sul tema, questa volta con riferimento al decreto relativo alle compensazioni del secondo semestre 2021, assumendo determinazioni differenti da quelle passate.

La decisione arriva, peraltro, a seguito dell’ordinanza n. 5916/2022 con la quale il Tar Lazio ha accolto nell’ambito del medesimo giudizio l’istanza cautelare proposta nei confronti del Ministero, ritenendo ravvisabili profili di fondatezza dell’impugnativa promossa dall’Ance.

Il ricorso dell’ANCE

Come noto, in attuazione del meccanismo straordinario di compensazione di cui all’art. 1-septies del decreto legge “Sostegni bis” n. 73/2021, il Ministero delle Infrastrutture ha adottato il decreto 4 aprile 2022, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Al pari di quanto verificatosi per quello del primo semestre, l’Ance ha impugnato dinnanzi ai giudici del Tar Lazio il suddetto decreto, ritenendo che il Ministero non avesse proceduto ad un approfondimento istruttorio completo, ma si fosse limitato a comporre aritmicamente i dati pervenuti da ciascuna delle fonti ufficiali di rilevazione (Provveditorati, Unioncamere e Istat), giungendo così al riconoscimento di un aumento del prezzo per taluni materiali avulso da quello reale di mercato.

Il decisum cautelare

In sede cautelare (ordinanza n. 5916/2022), il Tar per il Lazio, ritenendo che il Ministero non avesse esperito una adeguata istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, ha accolto l’istanza proposta nei confronti dell’amministrazione ai fini del riesame, ordinando alla stessa di rideterminarsi, previa motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla congruità dei dati, nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali in contestazione.

In particolare, le criticità riscontrate dai giudici amministrativi si sono incentrate sui differenti risultati raggiunti dagli enti in sede di rilevazione, con scostamenti percentuali che andavano dal 20 a oltre il 40 per cento, laddove le linee guida di riferimento prescrivevano, invece, la necessità di “evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all’interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)”.

Successivamente, il Ministero ha confermato la correttezza della metodologia adottata e dei dati rilevati, previo parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L’ANCE ha, quindi, esteso l’impugnativa anche avverso tali atti, proponendo motivi aggiunti.

La decisione di merito

Nonostante i precedenti assunti sul tema, il Tar Lazio, con la sentenza in commento, ha respinto il ricorso principale proposto da Ance, reputando idonea l’attività istruttoria condotta dal Ministero.

In particolare, contrariamente a quanto statuito in precedenza, l’attività istruttoria svolta dal Ministero è stata, in questa occasione, considerata legittima, poiché rispettosa delle linee guida di riferimento che avrebbero offerto un significativo apporto per il rafforzamento e l’omogeneizzazione del processo di monitoraggio.

Considerazioni conclusive

La pronuncia in commento risulta, per un certo verso, inaspettata, considerati i precedenti in senso contrario.

Come emerge dalla sua lettura, il mutamento di decisione è stato determinato dall’adozione da parte del Ministero delle “Linee guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione” del 13 gennaio 2022, alle quali è stato dato in questa circostanza un ruolo assai rilevante ai fini dello svolgimento dell’attività di monitoraggio.

Naturalmente, per avere chiarezza sull’orientamento della giurisprudenza amministrativa sul tema, occorrerà attendere anche gli ulteriori sviluppi giurisdizionali. È, in particolare, prevista per giugno la definizione dei giudizi di appello promossi dal Ministero avverso le sentenze – favorevoli ad ANCE – del Tar Lazio n. 7215/2022 e n. 8786/2022, sopra richiamate.

Quanto al pagamento delle compensazioni, il Ministero ha da ultimo dichiarato l’intendimento di riprendere l’iter per l’erogazione del Fondo per le compensazioni in favore delle stazioni appaltanti richiedenti. Ciò, sebbene, sul punto, il Consiglio di Stato avesse già chiarito in sede cautelare – ancorché con riferimento al decreto ministeriale sul primo semestre 2021, attualmente sub iudice – la necessità di procedere comunque ai pagamenti, a prescindere dalla pendenza di giudizi (e salvo successivo conguaglio, su cui vedi Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2022, n. 4936).

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti

ALLEGATO: TAR_Lazio_6894_2023  Apri

 


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