COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE- RIPARTITE LE RISORSE PER IL II SEMESTRE 2021
Ance Brescia comunica che con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) (in allegato decreto del Mit) del 09/08/2023 (pubblicato nella G.U. del 02/10/2023, n. 230), è stata approvata la ripartizione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, di cui all’art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021, nella misura di 103.495.893 euro, in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell’anno 2021.
Le risorse sono assegnate ai soggetti indicati nell’Allegato 1 al Decreto, nella misura ivi riportata.
Come noto, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021, l’art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), ha previsto dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici.
Per il secondo semestre del 2021, il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 04/04/2022 ha rilevato le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020. In proposito, l’Ord. T.A.R. Lazio Roma 16/09/2022, n. 5916 aveva ordinato al MIMS di riesaminare i dati relativi alla rilevazione degli aumenti dei prezzi di 13 materiali da costruzione. Successivamente, la Sent. T.A.R. Lazio Roma 21/04/2023, n. 6894 ha giudicato idonea l’attività istruttoria condotta dal MIMS; pertanto, ha ritenuto il D.M. 04/04/2022 pienamente legittimo e l’Ordinanza cautelare del 16/09/2022, n. 5916 priva di efficacia.
Inoltre il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 05/04/2022, n. 84, in attuazione dell’art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021, reca la disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi con riferimento al secondo semestre dell’anno 2021, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
In particolare, il Decreto prevede che, ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute e ritenute ammissibili, il Fondo per l’adeguamento dei prezzi è così ripartito:
– il 34% alla categoria “piccola impresa”;
– il 33% alla categoria “media impresa”;
– il 33% alla categoria “grande impresa”.
Nel merito del decreto, l’entità degli importi assegnati è quantomai varia: si va infatti da 16 e 17 euro (rispettivamente per il comune campano di Ispani e lo Iacp di Agrigento), fino agli oltre 12 milioni di Rete ferroviaria italiana. Nella lista c’è un po’ di tutto: enti locali (in prevalenza), ma anche province, Asl, Ater, consorzi di bonifica, regioni, gestori del servizio idrico, provveditorati e commissari di governo e spa pubbliche. Le domande pervenute sono state superiori – ma non di moltissimo – alle risorse stanziate disponibili.
Dopo oltre un anno dall’assegnazione dei fondi per il I semestre, adesso vengono distribuiti 103.495.893,03 euro a 1.059 Stazioni appaltanti ammesse, suddivise per categoria di imprese:
- n. 478 piccole imprese, € 16.233.637,46
- n. 414 medie imprese, € 28.487.181,18
- n. 167 grandi imprese, € 58.775.074,39.
La ripartizione dettagliata è riportata nell’Allegato 1 al Decreto. Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D.L. n. 21/2022, il Ministero delle Infrastrutture ha già riconosciuto un’anticipazione del 50% dell’importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti indicati al comma 7 dell’articolo 1 -septies del D.L. n. 73/2021.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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