CODICE APPALTI E GARANZIE NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA – PARERE MIT SULL’APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E SUGLI INCREMENTI
Ance Brescia informa che il MIT nel parere n. 2129 dello scorso 13 luglio ha precisato che negli appalti sotto soglia non si applicano gli incrementi previsti per il sopra soglia nelle garanzie né le riduzioni in caso di possesso delle certificazioni di qualità.
L’art. 53 del nuovo Codice di cui al D. Lgs. 36/2023 disciplina le garanzie provvisorie e definitive.
Secondo tale norma, la garanzia provvisoria non e più richiesta. Solo se ci si trovasse in presenza di particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicare nei documenti di gara, la stazione appaltante è tenuta a richiederla. Quando richiesta, non può superare l’uno per cento dell’importo a base di gara (art. 53, comma 2). Per quanto riguarda la garanzia definitiva, è facoltà della stazione appaltante non richiederla in casi debitamente motivati. Quando richiesta, è pari al cinque per cento dell’importo contrattuale (art. 53, comma 4).
L’istituto della garanzia definitiva, nel nome dei principi del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2) su cui si fonda il nuovo Codice è stato sottoposto a un processo di semplificazione che si manifesta negli appalti sottosoglia, come dimostra da quanto sopra riepilogato.
Lo specifica il MIT con il parere del 13 luglio 2023, n. 2129, in risposta al quesito di una Stazione Appaltante che ha chiesto chiarimenti sull’incremento della garanzia definitiva per appalti sotto soglia europea e se il suo ammontare, pari al 5% dell’importo contrattuale è soggetto a incremento in caso di ribasso superiore al 10% nell’offerta, alla stregua di quanto previsto per la garanzia definitiva (10% dell’importo contrattuale) per gli appalti sopra soglia.
Per quanto riguarda gli appalti sopra soglia, l’art. 117, comma 2 dispone che “per salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20% per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara”.
Dalla lettura delle disposizioni, sia l’art. 53 sia l’art. 117 del nuovo Codice, secondo il MIT emerge che il comma 4 dell’art. 53, diversamente dall’art. 117 comma 2, non ha espressamente previsto l’incremento della garanzia in caso di ribassi superiori al 10%, intendendo così escluderlo per le procedure sottosoglia. Una conclusione a cui si giunge considerando anche il diverso regime dei contratti sotto soglia rispetto a quello previsto per i contratti sopra soglia.
Del resto, anche nella relazione illustrativa del Consiglio di Stato si specifica che l’art. 53 al comma 4 persegue un chiaro intento di semplificazione dell’esecuzione di tali contratti e, aggiunge il MIT, occorre fornire un’interpretazione del quadro normativo coerente con i principi e, segnatamente, con quello del risultato di cui all’art. 1 e con quello della fiducia di cui all’art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici.
Infine, la quantificazione della garanzia è da ritenersi esaustiva, nel senso che non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per gli eventuali chiarimenti
ALLEGATO Parere MIT 2129 del 13 07 2023
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