CCPL 30 NOVEMBRE 2022 – PREMIALITA’ ALLE IMPRESE – DATORI DI LAVORO INTERESSATI DA MODIFICA DEL CODICE DI ISCRIZIONE IN CAPE NEL PERIODO COMPRESO FRA LUGLIO 2018 E OGGI — COMUNICAZIONE A CASSA EDILE – TERMINE DEL 21 MARZO 2023
Il 30 novembre scorso, ANCE Brescia ha sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCPL per la Provincia di Brescia.
In tale rinnovo, ANCE Brescia ha inserito l’attuazione di quanto previsto dal CCNL 18 luglio 2018 secondo cui l’avanzo di gestione della quota di contribuzione dell’1,05%, al netto dei rimborsi alle imprese per malattie ed infortuni, deve essere impiegato per una premialità, rivolta esclusivamente alle imprese, al fine del rilancio del contratto di settore: la ratio della previsione contrattuale sta nel tentativo di provare a contrastare, per quanto possibile, il fenomeno del dumping contrattuale.
Il CCPL ha definito che tale premialità si traduca nella diminuzione dei versamenti per le imprese che, nel periodo di osservazione 1° ottobre – 30 settembre di ciascun anno, dimostrino di aver perfezionato i requisiti definiti dal CCPL stesso e, per comodità, di seguito riportati:
- iscrizione in CAPE almeno da luglio 2018, senza soluzione di continuità, con possibile sommatoria dei periodi interessati da operazioni societarie ex art. 2112 Codice civile;
- correttezza degli adempimenti verso CAPE, con minima soglia di tolleranza: 24 denunce presentate negli ultimi due anni; rapporto versato/denunciato pari a 0.95 o superiore;
- avvenuta dichiarazione di una media mensile pari a almeno 160 ore di lavoro effettivo, comprensivo di ferie e permessi contrattuali, per il numero di operai che ha rappresentato la forza lavoro media dichiarata nell’ultimo esercizio di Cassa;
- account di Check attivo nel periodo di osservazione (1° ottobre – 30 settembre)
Agli effetti della presente nota, sottolineiamo, con riferimento a quanto previsto dalla lett. a), l’opportunità per le imprese interessate dal mese di luglio 2018 in poi da operazioni societarie o da modifiche del proprio Codice fiscale (o della Partita IVA) che abbiano comportato la variazione del codice di iscrizione in Cassa Edile Brescia, di segnalare a quest’ultima tale variazione.
Cassa Edile potrà, quindi, stabilire se sussiste, o meno, l’assenza di soluzione di continuità richiesta della normativa contrattuale e considerare, quindi, unitariamente, ai fini della premialità, il periodo anteriore e quello posteriore all’operazione medesima.
Per agevolare le imprese di cui sopra, ANCE Brescia ha predisposto l’allegato schema di comunicazione, da inviare:
entro il prossimo 21 marzo 2023
all’indirizzo di posta elettronica appalti@cassaedilebrescia.it.
Per consentire a CAPE l’effettuazione di approfondite e complesse verifiche su tutte le imprese ad essa iscritte, il termine di cui sopra è da considerarsi tassativo: pertanto, invii di documentazione tardive rispetto al 21 marzo p.v. non potranno essere considerate utili ai fini che qui ci occupano.
Per completezza, anticipiamo che, indicativamente entro la fine di marzo, le imprese in possesso dei quattro requisiti sopra esposti saranno raggiunte da una comunicazione da parte di ANCE Brescia che anticiperà l’assegnazione del riconoscimento.
Esaurite le verifiche ad opera di Cassa Edile, ANCE Brescia invierà alle imprese premiate, nel corso del mese di aprile, una seconda comunicazione per avvisarle dell’importo loro spettante e delle modalità attuative del riconoscimento, che, secondo la previsione contenuta nel CCPL sopra citato, si tradurrà in una compensazione dell’importo premiale con i contributi dovuti a CAPE.
Allegato: Modifica Codice di iscrizione in CAPE – Comunicazione
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