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25.08.2023 - lavori pubblici

CARO MATERIALI E RICORSI ANCE, IL CONSIGLIO DI STATO OBBLIGA IL MIT A RIVEDERE IL SISTEMA DI RACCOLTA DEI DATI E LA RELATIVA ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLE VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PREZZI RELATIVE AL 2018 E AL PRIMO SEMESTRE DEL 2021

“Il modus operandi del Ministero non è conforme agli standard in materia di rilevazioni statistiche proposti anche da organismi internazionali e che, in conformità a tali standard, il Ministero avrebbe dovuto fornire, in primo luogo ai Provveditorati, quindi agli altri enti rilevatori, indicazioni sulle specifiche tecniche da osservare nell’effettuare le rilevazioni, in modo da consentire la verifica ed il controllo dei dati da parte ministeriale
Se, in prima battuta, non è sindacabile la scelta ministeriale di avvalersi delle tre fonti di rilevazione ‘ufficiali’, non risponde ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione privarsi dell’apporto di fonti alternative, in primo luogo, a fini di controllo del risultato ottenuto, e, quindi, di supporto all’istruttoria, se e nei limiti in cui sia necessaria l’implementazione di dati eventualmente mancanti
Ragionevole e corretto è pertanto procedere a rinnovare, in tutto o in parte, la fase della rilevazione quando vi siano scarti eccessivi tra i valori rilevati in ambito ministeriale e i valori risultanti da fonti private.”

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 7359/2023.

Ance Brescia comunica, infatti, che con due recenti sentenze di contenuto pressoché analogo (n. 7355/2023 e n. 7359/2023), la quinta sezione del Consiglio di Stato ha confermato le decisioni del T.a.r. per il Lazio (rispettivamente, sez. I, n. 8786/2022 e sez. III, n. 7215/2022), con le quali erano stati accolti i ricorsi giurisdizionali promossi dall’ANCE avverso i decreti del MIT recanti la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi relative al 2018 e al primo semestre del 2021. Entrambi i gradi di giudizio sono stati curati dallo studio legale Satta Romano & Associati.

In primo grado – lo si ricorda brevemente – il tribunale territoriale aveva ritenuto che la determinazione dei prezzi di taluni materiali (nello specifico, il bitume per il 2018 e altri 15 materiali da costruzione per il primo semestre del 2021), effettuata dal Ministero sulla base dei dati forniti dagli enti ufficiali di rilevazione (Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Camere di Commercio tramite Unioncamere e Istat), presentasse delle anomalie e incongruenze, tali da minarne la complessiva attendibilità e rispondenza alle reali dinamiche di mercato. Inoltre, i dati raccolti risultavano significativamente differenti anche rispetto a quelli ottenuti dai providers privati incaricati dall’ANCE.

Alla luce di ciò, il T.a.r. per il Lazio aveva, quindi, prescritto al MIT di procedere ad un supplemento di istruttoria, ampliando eventualmente il range delle fonti considerate per raffrontarle con gli elementi in suo possesso.

In sede di appello, i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato tali statuizioni, rinforzando, peraltro, l’effetto conformativo delle decisioni amministrative, attraverso una più chiara definizione delle attività di controllo e verifica dei prezzi demandate al Ministero.

In particolare, i giudici di secondo grado muovono dalla considerazione che entrambe le fasi del procedimento di rilevazione dei dati, ossia quella di reperimento da parte delle fonti ufficiali e quella di gestione da parte del Ministero, presentano delle criticità e necessitano, quindi, di correttivi “indispensabili per rendere completi, congrui ed attendibili i dati raccolti e per consentirne il controllo effettivo e l’adeguata attività di aggregazione a livello centrale”.

A tali fini, prosegue il Consiglio di Stato, la metodologia di rilevazione va resa, anzitutto, omogenea; qualora, malgrado l’utilizzo di specifiche tecniche comuni, si ottengano, comunque, dati che presentano delle anomalie, occorre correggere eventuali errori e colmare le lacune, anche mediante il ricorso a fonti alternative.

Con riferimento alle fattispecie concrete rimesse all’esame dei giudici amministrativi, ciò comporta nel dettaglio – ed è in questa parte della motivazione che le sentenze in commento assumono rilievo centrale – che l’approfondimento istruttorio prescritto al MIT venga dato “riconoscendo espressamente, come richiesto da ANCE, la necessità per l’Amministrazione di raffrontare i dati rilevati dalle proprie fonti e quelli risultanti dalla banca dati indicata dall’Associazione e di fare ricorso a quest’ultima in caso di difficoltà di reperimento dei dati sul territorio, al fine di accertare la reale variazione percentuale del prezzo”.

Si tratta di un risultato assai importante per il settore, che rende merito degli sforzi e dell’impegno profuso in questi anni da ANCE al fianco delle imprese, in una battaglia che aveva come obiettivi l’evidenziazione delle carenze istruttorie occorse – e più volte segnalate dall’Associazione – e il riconoscimento di adeguati ristori.

Gli uffici di Ance brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti

Allegati:

CdS 7355 del 27.07.2023

CdS 7359 del 27.07.2023

 


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