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27.01.2023 - lavori pubblici

BONUS EDILIZI E SOA – LE INDICAZIONI ANCE SULL’OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI PRIVATI DI IMPORTO SUPERIORE A 516.000 EURO

Ance Brescia, facendo seguito a quanto già riportato a questo link https://www.ancebrescia.it/2022/bonus-edilizi-nel-2023-per-i-lavori-superiori-a-516mila-euro-obbligo-di-qualificazione-soa-delle-imprese-esecutrici/, ricorda che l’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha introdotto, come condizione per l’accesso agli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi “minori”) l’obbligo, per le imprese appaltatrici/subappaltatrici di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA quando l’importo dei lavori affidati sia superiore a 516 mila euro.

Come già evidenziato da Ance Brescia, vi sono alcune questioni aperte che stanno generando dei contrasti interpretativi rispetto ai quali, tuttavia, non sono stati forniti chiarimenti ufficiali.

Di seguito si fornisce un’analisi commentata dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022 che tiene conto solo del quadro normativo vigente.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Quali imprese devono essere attestate SOA?

La norma si applica a tutte le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi quando si ricorre alla cessione del credito/sconto in fattura).

L’impresa che assume il ruolo di General Contractor non eseguendo direttamente i lavori ma occupandosi esclusivamente del coordinamento delle varie attività, deve possedere l’attestazione SOA?

In coerenza con la lettera della norma, si deve ritenere che nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un general contractor, che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa, non è necessario il possesso della attestazione SOA

Il general contractor che sia, anche solo in parte, esecutore di lavori superiore a 516 mila euro, ricade nell’ambito di applicazione della norma.

Le imprese esecutrici che sottoscrivono contratti di appalto con il general contractor dovranno essere qualificate solo se l’importo dei lavori oggetto del singolo affidamento è superiore a 516 mila euro.

 

SOGLIA DI RIFERIMENTO

La soglia dei 516.000 euro va rapportata all’importo dei lavori complessivi dell’intervento ammissibile al Superbonus/altri bonus edilizi oppure tale limite riguarda il singolo contratto di appalto finalizzato alla realizzazione dell’intervento?

L’interpretazione della norma lascia chiaramente intendere che il riferimento sia all’importo complessivo dei lavori così come definito nel singolo contratto di appalto/subappalto, che deve essere pertanto superiore ai 516.000 euro. Di conseguenza, se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate anche se l’importo globale sia invece superiore.

 

CLASSIFICHE E CATEGORIE SOA

Si deve ritenere applicabile il sistema di categorie e classifiche previsto per gli appalti pubblici?

Pur ritenendo che la finalità della norma non sia quella di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pubblicistico il riferimento alla necessità della “occorrente qualificazione” richiamata nel testo della norma va inteso, fatti salvi i necessari chiarimenti, che la categoria debba essere coerente con la tipologia dei lavori affidati mentre, per quanto riguarda la classifica di importo, in via prudenziale è opportuno che sia adeguata all’importo dei lavori.

 

MODALITA’ TEMPORALI DI ATTUAZIONE DELL’OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE SOA

Da quando decorre l’obbligo della SOA quale condizione per l’accesso ai benefici fiscali?

L’articolo 10-bis è in vigore dal 21 maggio 2022 ma la decorrenza degli obblighi ha scadenze temporali differenziate.

Ai fini della decorrenza dell’obbligo di qualificazione assumono rilevanza le date indicate al primo comma dell’articolo 10-bis che prevedono una gradualità:

  • il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
  • l’obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, dovrà essere affidata alternativamente:

  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici in possesso della attestazione SOA;
  • ad imprese appaltatrici/subappaltatrici che dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da imprese in possesso della occorrente attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3).

 

Tali obblighi di qualificazione riguardano, secondo le scadenze sopra riportate, anche i contratti di appalto/subappalto che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, sottoscritti dal 21 maggio 2022 ed i cui lavori siano ancora in corso di esecuzione.

 

ESCLUSIONI

A quali contratti di appalto non si applicano le previsioni contenute nell’articolo 10-bis?

Le previsioni contenute nell’articolo 10-bis non si applicano in ogni caso:

  • ai contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022;
  • ai contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma (21 maggio 2022), ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. La norma richiede che deve poter essere possibile dimostrare la data certa della sottoscrizione. Al riguardo si dovrebbe ritenere che tale requisito possa essere soddisfatto anche facendo riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, mediante richiamo nel verbale di assemblea di condomino o con altre modalità similari tracciabili.

 

VERIFICHE

Chi è il soggetto tenuto a verificare che l’impresa abbia i requisiti richiesti dalla norma?

Poiché l’affidamento ad imprese che siano in possesso della qualificazione è requisito necessario ai fini dell’accesso agli incentivi fiscali sarà, in primo luogo, onere e interesse del committente effettuare tale verifica.

Tuttavia, anche ai sensi di quanto specificato al comma 1 lettera b), è necessario che l’impresa adotti le più opportune comunicazioni al fine di informare la committenza circa il possesso della attestazione e soprattutto circa i tempi di acquisizione della stessa qualora non ne sia in possesso nella fase transitoria.

Il mancato rispetto degli obblighi di qualificazione (es. diniego dell’attestazione SOA) espone l’impresa alla risoluzione del contratto per inadempimento e il committente (contribuente) alla perdita dei benefici fiscali. Il committente a quel punto dovrà affidare la prosecuzione dei lavori ad altra impresa che dimostri, secondo le decorrenze previste, il possesso della qualificazione.

Deve infatti  ritenersi applicabile il comma 5 dell’articolo 121 D.L. n. 34/2020 ai sensi del quale “qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta l’agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”.

 

In attesa dei necessari chiarimenti da parte delle autorità preposte che Ance ha da tempo sollecitato, gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 


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