BONIFICHE – CORTE COSTITUZIONALE – ILLEGITTIMITÀ DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 160/2023 dello 24 luglio, si è pronunciata sulla possibilità di delegare ai Comuni funzioni e poteri in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della Legge Lombardia n. 30 del 2006, dopo 17 anni dalla sua entrata in vigore.
Il tema della delega agli enti locali in materia ambientale, era stato già oggetto del vaglio della Corte, ad esempio con la Sentenza n. 189/2021 (relativa alla Legge Regionale del Lazio in tema di autorizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti da autodemolizione).
Il Collegio, allineandosi alle precedenti decisioni, ha affermato che la potestà legislativa dello Stato in materia ambientale è esclusiva e quindi tale da impedire alle Regioni di delegare agli enti locali funzioni e poteri in questo ambito, in assenza di un’autorizzazione dello Stato in tal senso.
La Corte, in particolare, ha sottolineato che: “La potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario (Sentenza n. 189 del 2021 e, ivi richiamate, Sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale».
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