ATTESTAZIONE SOA – L’“INCREMENTO DEL QUINTO” HA COME BASE LA QUALIFICAZIONE NELLA STESSA CATEGORIA
Ance Brescia informa che la sez. V del Consiglio di Stato (sent. 18.08.2023, n. 7808), si è espressa in relazione a una gara bandita ai sensi del d.lgs. 50/2016, in cui è stato applicato il principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 13.01.2023, n. 2 e 13.01.2023, n. 3), in ragione del quale: «la disposizione dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l’incremento premiale del quinto si applica … anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara».
Per i raggruppamenti denominati di tipo “misto”, il componente raggruppato, che intende beneficiare dell’incremento premiale del quinto sulla classifica SOA, deve quantificare l'”importo dei lavori a base di gara“, su cui calcolare il minimo di qualificazione richiesto, con riferimento ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara, cui lo stesso componente partecipa.
A tale proposito, si evidenzia che l’articolo 2 dell’allegato II.12 al Codice dei contratti, d.lgs. 36 del 2023, riproduce l’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in cui si stabiliva che «la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara …».
Ne consegue che, anche nel vigente quadro normativo, così come da ultimo espresso dal citato Consiglio di Stato viene definitivamente superata l’interpretazione secondo cui, per usufruire dell’aumento del quinto della propria classifica, la qualificazione minima del componente il raggruppamento era da calcolarsi sull’importo dei lavori a base d’asta e non sui singoli lavori ad esso riferibili (Tar Toscana il 28/12/2020, n. 01742).
Gli uffici di Ance Brescia dono a disposizione per eventuali chiarimenti
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