APPALTO INTEGRATO REINTRODOTTO DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI – NECESSARIA L’INDICAZIONE, NELL’OFFERTA, DEI COSTI PER LA MANODOPERA E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
(TAR Calabria-Catanzaro, sez. I, Ord. 7 settembre 2023, n. 440)
Il nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (…) ha re-introdotto stabilmente nell’ordinamento la figura dell’appalto integrato, e (..), con il combinato disposto degli artt. 44 e 108, prevede che anche negli appalti integrati è necessaria l’indicazione, nell’offerta economica, dei costi per la manodopera e degli oneri della sicurezza.
Di seguito, si pubblica la sentenza in esame.
Pubblicato il 07/09/2023
N. 00440/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01189/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2023, proposto da OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9900453047, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OMISSIS, Ministero dello Sport e i Giovani, non costituiti in giudizio;
Città Metropolitana di OMISSIS, in persona del Sindaco metropolitano in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cerminara Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina della Città Metropolitana di OMISSIS – Stazione Unica Appaltante dell’1 agosto 2023, R.G. n. 2529, di aggiudicazione in favore della ditta Cerminara Costruzioni s.r.l. della procedura per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia, rigenerazione e manutenzione straordinaria e ordinaria dello stadio “R. Riga” di OMISSIS;
– della nota della Città Metropolitana di OMISSIS – Stazione Unica Appaltante del 25 luglio 2023, n. 60386, di esclusione della ricorrente e della successiva nota del 31 luglio 2023, di conferma dell’esclusione;
– di ogni altro atto lesivo connesso, conseguenziale o presupposto;
nonché, nell’ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, con subentro del ricorrente quale ditta proponente il maggiore ribasso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di OMISSIS;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di non poter accogliere l’istanza cautelare proposta, atteso che, alla sommaria cognizione tipica della presente fase cautelare, il ricorso non è suscettibile di accoglimento;
Ritenuto, in particolare, che:
a) non sembra inapplicabile, al caso di specie, l’art. 95, comma 10 d.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
b) infatti, pur trattandosi di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione delle opere, possibile in forza della norma derogatoria di cui all’art. 48 comma 5 d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con mod. con l. 29 luglio 2021, n. 108, dette previsioni derogatorie nulla hanno innovato quanto agli oneri dichiarativi da parte del ricorrente
c) di segno contrario, piuttosto, vi è il nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che ha re-introdotto stabilmente nell’ordinamento la figura dell’appalto integrato, e che, con il combinato disposto degli artt. 44 e 108, prevede che anche negli appalti integrati è necessaria l’indicazione, nell’offerta economica, dei costi per la manodopera e degli oneri della sicurezza;
d) sotto il secondo profilo di ricorso, l’assenza, nel corpo della lex specialis, dell’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera appare priva di rilievo affidante, in ragione dell’attitudine eterointegrativa della prescrizione normativa del d.lgs. n. 50 del 2016, che deve senz’altro postularsi (anche all’esito del consolidato orientamento giurisprudenziale) ben nota ad ogni serio ed informato operatore economico (Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2022, n. 7743);
e) è proprio la valorizzazione del principio di autoresponsabilità da parte di operatori economici che si presumono particolarmente qualificati, infatti, che consente di sposare, nella specifica vicenda, in cui il modello di offerta tecnica era editabile – trattandosi di un file word –, l’approccio più restrittivo all’interpretazione e all’applicazione della disciplina sui contratti pubblici;
Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere regolate tra le parti secondo il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):
a) rigetta l’istanza di tutela cautelare;
b) condanna D’Auria Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della Città Metropolitana di OMISSIS, in persona del suo Sindaco metropolitano in carica, nella misura di € 950,00, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro
Ivo Correale
IL SEGRETARIO
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