ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – DECADENZA DEL RESPONSABILE TECNICO – NUOVI TERMINI CONCESSI E PERIODO TRANSITORIO
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha pubblicato la circolare n. 3 del 10 ottobre 2023, con la quale sono stati introdotti alcuni chiarimenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nelle delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, e nella delibera n. 1 del 30 gennaio 2020.
Infatti, in data 16 ottobre 2023 scadrà il periodo transitorio concesso ai responsabili tecnici, già in carica alla data del 16 ottobre 2017, per sottoporsi alla verifica dei nuovi requisiti di idoneità introdotti dalla deliberazione n. 6/2017 e successive modifiche; di conseguenza, il Comitato avverte che, a partire dal 17 ottobre 2023, alle imprese interessate verranno notificate a mezzo PEC le avvenute decadenze specificando, però, che nel caso in cui i soggetti interessati dovessero nel frattempo superare le verifiche, la loro idoneità sarà ripristinata in automatico.
In ogni caso, il Comitato riconosce a queste imprese un periodo transitorio di 90 giorni in cui poter proseguire l’attività e durante i quali la funzione di responsabile tecnico è provvisoriamente esercitata dal legale rappresentante; specificando che tale periodo è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità, previsti dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 e s.m.i..
Sempre sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stata pubblicata anche la Delibera n. 5 del 11 ottobre 2023, avente ad oggetto le “Procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico del 16 ottobre 2023″.
Secondo il Comitato, la prossimità della scadenza del regime transitorio per l’idoneità dei responsabili tecnici, prevista per il 16 ottobre 2023, rischia di avere importanti ricadute, sia sulle imprese che sulle sezioni regionali, dato l’ingente numero di soggetti coinvolti.
Per questo, la delibera stabilisce che nei casi di cessazione dell’incarico di RT a causa della perdita del requisito di idoneità – di cui all’art. 3, comma 1, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017 e art. 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120 – dovuta al mancato superamento della verifica di aggiornamento entro la data di scadenza prevista al 16 ottobre 2023, l’impresa può proseguire l’attività oggetto di iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni del RT sono provvisoriamente esercitate dal legale rappresentante dell’impresa.
L’Albo gestori conferma, in ogni caso, sia quanto previsto nella circolare n. 3 del 10 ottobre 2023, sia gli adempimenti previsti nella deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020 specificando, per quest’ultima, che il caso previsto dal comma 1, ha come riferimento il nuovo termine temporale dei “180 giorni consecutivi”.
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