AGENZIA DELLE ENTRATE – IRPEF – RIMBORSO SPESE PER LA RICARICA DELL’AUTO ELETTRICA ASSEGNATA IN USO PROMISCUO – TRATTAMENTO FISCALE – IMPONIBILITA’ – RISPOSTA 25 AGOSTO 2023, N. 421
Una Società datrice di lavoro ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti relativamente al trattamento fiscale da applicare al rimborso delle spese per l’energia elettrica sostenute dai lavoratori per la ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo.
La Società ha rappresentato di disporre di una flotta aziendale di oltre 200 autovetture conferite quale “fringe benefit”, con addebito del relativo valore convenzionale in busta paga, secondo la vigente normativa fiscale.
Al fine di sensibilizzare i dipendenti verso forme di mobilità green, la medesima ha deciso di rinnovare tale flotta attraverso l’inserimento nella stessa di auto a trazione elettrica o ibrida; nel contempo, ha valutato di riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese sostenute dai beneficiari dell’auto per l’energia elettrica necessaria alla ricarica per l’uso privato, effettuata presso la propria abitazione.
Ad avviso dell’impresa, i costi sostenuti dal dipendente per la suddetta ricarica avrebbero dovuto essere esclusi da imposizione fiscale, in quanto costituirebbero anticipazione di spese per conto del datore di lavoro che, in effetti, provvederebbe al relativo rimborso.
Al riguardo, nell’area di applicazione della suddetta esclusione la Società ha proposto di far entrare anche gli oneri sostenuti dai lavoratori, anch’essi rimborsati dall’azienda, per il costo delle infrastrutture necessarie (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco).
In sostanza, la Società ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se tutti i rimborsi di cui sopra debbano essere assoggettati a tassazione orinaria quale reddito di lavoro dipendente o se gli stessi possano essere ricondotti alla tassazione convenzionale di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi.
L’Agenzia, per argomentare la sua risposta, ha ripreso quanto illustrato dalla circolare 23 dicembre 1997, n. 326 e, in continuità con essa, ha ritenuto, contrariamente a quanto proposto dalla Società istante, che i rimborsi erogati dal datore verso il dipendente per le spese di ricarica dell’auto elettrica siano da assoggettare a tassazione quale reddito da lavoro dipendente.
Nella situazione descritta dalla Società, manca, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, l’esclusività dell’interesse datoriale, in quanto il sistema dei rimborsi è stato strutturato quale ulteriore vantaggio del lavoratore ma non è necessitato da esigenze imprenditoriali o organizzative interne all’azienda. Pertanto, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto di dover applicare la normativa fiscale ordinaria secondo cui sono imponibili le somme erogate da datore al dipendente, con la sola eccezione dei costi sostenuti da quest’ultimo nell’esclusivo interesse del datore.
Anche per quanto concerne il rimborso degli oneri per le infrastrutture tecnologiche necessarie alla ricarica, l’Agenzia ha concluso per l’imponibilità dei relativi rimborsi: in effetti, in continuità con la già citata circolare n. 326/97, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la partecipazione del datore alle spese sostenute dal lavoratore per installazione del wallbox, delle colonnine di ricarica e del contatore effettuata presso l’abitazione del lavoratore siano da assoggettare a tassazione quale reddito di lavoro dipendente.
Al riguardo, pare di capire che tale posizione amministrativa non consideri il recente intervento governativo in esito del quale è stato previsto la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente, per i lavoratori dipendenti con figli ed entro il limite di euro 3.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro. In tale limite rientrano, in effetti, anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (v. Newsletter settimanale ANCE Brescia n. 31 del 7 agosto 2023).
Sul punto, pertanto, vale la riserva qualora l’Amministrazione finanziaria emanasse eventuali, ulteriori, posizioni al riguardo.
Allegato: Risposta n. 421_2023
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