NUOVO CODICE E NORME DA MODIFICARE – AUDIZIONE ANCE DL ASSET
Ance Brescia comunica che si è svolta il 12 settembre scorso l’audizione ANCE, in videoconferenza, presso le Commissioni riunite Ambiente e Industria del Senato sul disegno di legge di conversione del DL 104/2023 recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (DDL 854/S).
Il Vicedirettore Generale, Ing. Romain Bocognani, ha ricordato in apertura che il decreto “Omnibus” interviene su tre tematiche di grande importanza per il settore delle costruzioni: la bonifica dei siti contaminati e le autorizzazioni per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, il Superbonus e, per quanto di interesse in tema di contratti pubblici, il tema del caro materiali.
In relazione a quest’ultimo tema, Ance ha ribadito come il caro materiali nei lavori pubblici continui a rappresentare un ostacolo per la tempestiva realizzazione dei cantieri in Italia.
Ance evidenzia la necessità di rinnovare nel 2024 le misure straordinarie già adottate per il caro materiali negli anni 2022 e 2023 (DL “Aiuti” 50/2022) per evitare il blocco dei cantieri.
Sul tema, il decreto prevede un intervento straordinario per consentire l’aggiornamento dei quadri economico finanziari soltanto di tre opere ferroviarie, finanziate anche con fondi PNRR, affidate a contraente generale e in corso di realizzazione alla data del 1° giugno 2021.
- la tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi, il cui Atto integrativo risale al 2011;
- la linea AV Milano-Verona: tratta Brescia Verona, I lotto funzionale, il cui Atto integrativo risale al 2018;
- la linea AV Milano-Venezia: sub-tratta Verona-Vicenza I lotto funzionale, il cui Atto integrativo risale al 2020.
La norma, che finanzia per circa 1 miliardo di euro a valere del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche l’aggiornamento dei quadri economico finanziari delle opere soprarichiamate, appare, nella formulazione proposta, eccessivamente generica ed è quindi necessario precisare le modalità attuative in sede di conversione.
In coerenza con l’obiettivo che il legislatore intende perseguire, sarebbe opportuno prevedere analoghe misure anche per le ulteriori opere pubbliche in corso di esecuzione, a prescindere dal fatto che siano state affidate al contraente generale, prorogando ulteriormente il meccanismo revisionale di cui all’articolo 26 del Dl “Aiuti” (n. 50/2022) fino al 2025. Sistema che, infatti, diversamente, andrà a scadere a dicembre 2023.
Il decreto, infine, potrebbe essere l’occasione per intervenire su alcune problematiche di diritto transitorio, connesse all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (Dlgs. N. 36/2023) ed emerse nei primi mesi di vigenza, al fine di evitare che talune criticità interpretative possano impedire alla riforma di dispiegare pienamente i propri effetti.
Tali questioni sono riassunte come segue.
– Disposizioni transitorie relative al direttore tecnico
Il nuovo codice non riporta la deroga – contenuta dell’articolo 84, comma 12-bis del d.lgs. 50/2016 – che consentiva ai direttori tecnici in carica di mantenere il proprio ruolo, anche alla luce della normativa sopravvenuta. Tale vuoto normativo, tuttavia, può creare effetti fortemente negativi. Sussiste, infatti, il rischio che molte imprese si trovino improvvisamente a sostenere nuovi e rilevanti oneri, connessi alla sopravvenuta necessità di assumere un nuovo direttore tecnico (o quanto meno di affiancarne uno nuovo al precedente), laddove quello indicato sull’attestazione SOA non sia in possesso dei requisiti e titoli professionali previsti con il nuovo codice. A ciò si aggiungono anche i problemi di tipo occupazionale, connessi alla perdita di lavoro da parte di quei soggetti che, improvvisamente, non potranno più continuare a ricoprire il ruolo di direttore tecnico, svolto se del caso da anni. Appare quindi indispensabile riproporre la cennata norma transitoria sul tema, di cui al previgente codice dei contratti.
– Disposizioni transitorie relative al regime di responsabilità solidale nei RTI
L’articolo 68 del nuovo codice non ripropone la storica distinzione tra RTI di tipo verticale e quelli di tipo orizzontale. Tale situazione, tuttavia, finisce per creare una sperequazione in tutti quei casi in cui l’impresa mandante assuma i lavori limitatamente alla categoria scorporabile. Si propone, pertanto, di ripristinare – almeno in via transitoria – la previsione, già contenuta nel previgente Codice- secondo cui, nei raggruppamenti temporanei d’imprese (RTI) di tipo verticale, la responsabilità dell’impresa è limitata alle categorie scorporabili che le imprese mandanti eseguono.
– Disposizioni transitorie relative allo scorporo delle categorie
Nel nuovo codice dei contratti, non è stata riproposta la definizione della soglia oltre la quale la stazione appaltante scorpora le categorie di lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente. Tale mancanza può creare notevoli incertezze relativamente alla predisposizione dei bandi. Occorrerebbe inoltre reintrodurre le c.d. categorie a qualificazione non obbligatoria, ossia quelle lavorazioni che possono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario, anche se privo della relativa qualificazione e non dovevano, quindi, essere necessariamente subappaltate. Infine, è necessario eliminare un refuso relativo alle norme sulla qualificazione per le gare di maggiore importo, foriero di possibile contenzioso. Nell’allegato II.12 del nuovo codice, infatti, è stata riprodotta una norma – l’art 62 del dpr 2072010- di per sé superata dalla normativa primaria successiva. Normativa che, peraltro, è quella contenuta nell’articolo 103 del codice stesso. Si tratta pertanto di allineare l’allegato II.12 ai contenuti del predetto articolo 103.
Per il dettaglio delle proposte ANCE si veda il documento in allegato consegnato agli atti delle Commissioni.
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti
Allegato: Audizione Ance DL Investimenti strategici_norme transitorie Codice dei Contratti Pubblici
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