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23.12.2022 - ambiente

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SECONDA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2022

È stata pubblicata sul BURL, supplemento al n. 50, del 16 dicembre 2022, la L.r. n. 22 recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022”.

Per quanto d’interesse per la categoria si segnala l’art. 10 “Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 bis, 6, 8, e 15 bis e all’allegato B della l.r. 5/2010 e introduzione dell’articolo 6 bis nella l.r. 5/2010”.

Le modifiche approvate conseguono agli aggiornamenti delle normative statali in materia di valutazione di impatto ambientale (D.lgs. 152/2006) e consistono sostanzialmente in adeguamenti, precisazioni e aggiornamenti. Sono stati, inoltre, sostituiti ed inseriti in articolato i richiami a leggi regionali approvate negli ultimi anni (L.r. 19/2019 sulla programmazione negoziata e L.r. 20/2020 di semplificazione).

Si segnalano in particolare i seguenti passaggi:

  • lettera h) – sostituzione del comma 7 dell’art. 3 – secondo cui in caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico con l’autorità com­petente, dagli oneri istrutto­ri della procedura di VIA dovuti dal proponente è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase preliminare;
  • lettera j) – sostituzione del primo periodo del comma 3 bis dell’art. 4 – secondo cui la conferenza di servizi è convocata per l’esame del progetto e per l’eventuale richiesta di integrazioni anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio;
  • lettera m) – sostituzione e rubricazione dell’art. 5 bis – secondo cui la fase preliminare finalizzata alla definizione delle in­formazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adot­tare per la predisposizione dello stesso studio, nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e as­sensi comunque denominati, ivi incluso il rispetto dei requi­siti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, è svolta dall’au­torità competente e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul portale SILVIA, della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente e con la contestuale indizione della conferen­za di servizi preliminare;
  • lettera o) – inserimento dell’art. 6 bis – secondo cui la valutazione preliminare è svolta dall’autorità competente che si è espressa, a livello di valutazione ambientale, sul progetto già autoriz­zato e oggetto di proposte di modifiche, estensioni o ade­guamenti tecnici e varianti progettuali;
  • lettera t) – aggiornamento dell’allegato B, numero 7, lettera z.b) secondo cui non sono soggette a verifica di VIA gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenien­ti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a no­vanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte al­la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.

 


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