SUPERBONUS UNIFAMILIARI – PROROGA A DICEMBRE SOLO SE A GIUGNO È STATO CONCLUSO IL 30% DELL’INTERVENTO
Per gli interventi effettuati su unifamiliari il Superbonus spetta sino al 31 dicembre 2022 solo se al 30 giugno 2022 è stato concluso almeno il 30% dell’intervento complessivo. In caso contrario resta fermo il termine del 30 giugno 2022. Ciò vale anche nel caso in cui i lavori comportino la demolizione e ricostruzione. Resta fermo che la percentuale limite del 30% dei lavori va commisurata all’intervento nel suo complesso e non solo ai lavori agevolati al 110%.
Questi ed altri chiarimenti in tema di Superbonus sono stati forniti dal MEF con la risposta all’Interrogazione n. 5/07599 resa all’On. Fragomeli.
I diversi quesiti posti hanno portato, tra l’altro, il MEF a confermare che la proroga al 2025, con il decalage dell’aliquota che dal 110% per il 2023, scende al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, riguarda esclusivamente gli interventi effettuati dai condomìni e i cd. “mini condomìni” costituiti da due a quattro unità di un unico proprietario o in comproprietà. Questo anche in caso di demolizione e ricostruzione.
Pertanto, gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione effettuati sulle unifamiliari devono rispettare il termine del 30 giugno 2022, o il più ampio termine del 31 dicembre 2022 fruibile nel caso in cui al 30 giugno 2022 sia stato concluso il 30% dell’intervento complessivo.
Anche su questo aspetto il MEF ribadisce quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Faq n. 3 del 2022, per cui in caso di interventi “plurimi”, quindi ascrivibili non solo al Superbonus ma anche ad altri Bonus “ordinari”, la percentuale di lavori da effettuarsi al 30 giugno 2022, va calcolata sull’intervento nel suo complesso e non solo in relazione ai lavori ammessi al Superbonus.
Diversi i chiarimenti forniti dal MEF:
l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato sito sul lastrico solare condominiale o anche l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sullo stesso lastrico per l’alimentazione dell’impianto già installato si configura come intervento di manutenzione straordinaria effettuato sulla singola unità. Pertanto, l’intervento rientra tra quelli agevolati con il Bonus “Ristrutturazione” di cui all’art. 16-bis del DPR 22 dicembre 917/1986 e consente al condomino che sostiene le spese di ristrutturazione di beneficiare anche del cd. Bonus mobili per gli acquisti da destinare all’arredo dell’unità immobiliare oggetto di intervento;
il cd. “bonus verde” (detrazione IRPEF del 36% delle spese per le “sistemazioni a verde” sostenute entro il 31 dicembre 2024) consente di detrarre l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso e le opere necessarie alla sua realizzazione. Si tratta di interventi ex novo o di radicale rinnovamento dell’esistente, rispetto ai quali, come chiarito dal MEF sono escluse le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle stesse aree verdi;
i lavori relativi al Superbonus costituiscono manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 119, co. 13-ter, del DL 34/2020 e possono essere autorizzati con l’approvazione in assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico (cfr. il co. 9-bis, dell’art. 119).
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