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21.10.2022 - tributi

SUPERBONUS: I CHIARIMENTI PER SBLOCCARE IL CREDITO NELLA NUOVA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei bonus fiscali solo in presenza di dolo o colpa grave, procedura di sanatoria delle Comunicazioni errate inviate all’Agenzia delle Entrate e chiarimenti sul termine di vigenza del Superbonus per gli edifici unifamiliari.

Questi i principali ambiti d’intervento della Circolare n.33/E del 6 ottobre 2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sulle questioni che, più di recente, hanno catalizzato l’attenzione dei soggetti coinvolti nell’operatività del Superbonus e degli altri bonus fiscali in edilizia.

In merito alla principale criticità, legata alla responsabilità in solido tra cedente e cessionario in caso di concorso in violazione, limitato di recente alle sole ipotesi di “dolo o colpa grave”, la Circolare appena emanata è in linea con le aspettative e le richieste formulate dall’ANCE, finalizzate a sbloccare il mercato dei crediti d’imposta derivanti dai bonus.

Infatti, i fornitori che praticano lo sconto e i cessionari dei crediti saranno ritenuti responsabili solidalmente con il beneficiario originario della detrazione solo qualora agiscano con volontà esplicita di commettere la violazione, con “evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari”. In ogni caso, la verifica da parte del cessionario (acquirente del credito, compreso il correntista che acquista dalla Banca) è limitata all’acquisizione della documentazione relativa all’intervento (fatture, bonifici etc) ed all’effettiva esecuzione dei lavori, dimostrata dall’asseverazione del tecnico abilitato. Il correntista, poi, che acquista il credito dalla propria Banca non deve effettuare una nuova istruttoria sull’effettiva esistenza dello stesso.

Inoltre, gli indici di valutazione della diligenza posta dal cessionario nell’acquisto dei crediti, specificati nella precedente CM 23/E/2022, costituiscono mere istruzioni rivolte all’organo di controllo fiscale e rivestono carattere solo esemplificativo.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, qual è l’iter da seguire per correggere gli errori relativi alle comunicazioni ai fini dell’opzione di cessione/sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate, non più sanabili entro il quinto giorno del mese successivo all’invio.

A questo riguardo, vengono distinti gli errori formali e quelli sostanziali, e viene chiarito che:

  • in presenza di un errore formale che non modifica gli elementi essenziali della detrazione (es. errori su recapito, email o telefono, codice identificativo dell’asseverazione presentata, dati catastali, tipologia di cessionario etc.), l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Chi ha commesso l’errore (cedente, amministratore di condominio, intermediario) deve però segnalarlo all’Agenzia, inviando una nota sottoscritta in via digitale alla casella PEC: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
  • in presenza di un errore sostanziale che incide su elementi rilevanti della detrazione (es. errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale della detrazione, il codice fiscale del cedente), occorre richiedere l’annullamento dell’accettazione del credito (dato che il rifiuto del credito da parte del cessionari rimuove di fatto gli effetti della comunicazione errata), inviando alla suddetta casella PEC un’istanza firmata digitalmente con allegato lo specifico Modello fornito dall’Agenzia con la stessa CM 33/E/2022.

Successivamente, sarà possibile inviare una nuova comunicazione entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese, se ancora possibile. In caso contrario, la CM 33/E/2022 consente di inviare la nuova comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione che, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, è il 30 novembre 2022. In tal caso, dovrà essere versata, con F24, la sanzione minima pari a 250 euro, prevista per la cd. “remissione in bonis”.

Sulle unifamiliari viene, invece, chiarito che se al 30 settembre scorso sono stati effettuati lavori per il 30% dell’intervento complessivo, possono fruire del 110%, sino a fine anno, anche i contribuenti che abbiano avviato i lavori dopo il 30 giugno 2022.

A tal riguardo, viene precisato che, per il raggiungimento della percentuale del 30%, non è sufficiente il pagamento, di per sé non necessario, delle spese corrispondenti al 30% dei lavori, se i lavori non sono stati effettivamente eseguiti almeno in tale percentuale.

Sulla CM 33/E/2022 l’ANCE ha predisposto un Dossier riepilogativo per illustrare i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia.


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