SUPERBONUS E CESSIONE DEI CREDITI – TUTTE LE NOVITÀ NEL DOSSIER ANCE
Responsabilità solidale del cessionario solo per dolo o colpa grave per l’acquisto di crediti da Superbonus o da bonus fiscali in edilizia ordinari, questi ultimi sorti dopo il 12 novembre 2021.
Invece, per i crediti da bonus fiscali ordinari, sorti prima del 12 novembre, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al dolo o colpa grave opera solo se il cedente/fornitore, diverso da un istituto bancario e similari, acquisisce “ora per allora” il visto di conformità e l’asseverazione circa la congruità dei costi.
Così si legge nell’art.33-ter del Decreto Legge 115/2022, convertito, con modificazioni, nella legge 142/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre 2022.
Come fortemente richiesto dall’ANCE viene, quindi, risolto il problema della responsabilità solidale del cessionario privato “in buona fede” (senza dolo e colpa grave) che acquista i crediti fiscali derivanti dai bonus in edilizia.
In estrema sintesi, la nuova disposizione prevede che:
- la responsabilità solidale del cessionario è limitata all’ipotesi di concorso in violazione con dolo o colpa grave (e non più al semplice concorso in violazione). Ovviamente il dolo o la colpa dovrebbero essere dimostrati dall’ente accertatore;
- le modifiche normative hanno effetto per i crediti fiscali derivanti sia da Superbonus, la cui disciplina già prevedeva l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei costi, sia dai bonus edilizi ordinari;
- per i bonus edilizi ordinari, la novità si applica, con modalità diverse, a seconda che i crediti siano sorti prima o dopo il 12 novembre.
In particolare, per i crediti sorti dal 12 novembre 2021, per i quali è stato introdotto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave opera in via automatica.
Invece, per i crediti sorti prima del 12 novembre 2021, la responsabilità solidale senza dolo e colpa grave del cessionario viene esclusa solo se il cedente, diverso da una banca o da un intermediario finanziario, e che coincida con il fornitore, acquisisce dal beneficiario originario della detrazione, “ora per allora” il visto di conformità e la congruità dei costi.
Alla luce di tali modifiche normative, l’ANCE è intervenuta per chiedere un intervento urgente dell’Agenzia delle Entrate affinché siano forniti nuovi indirizzi operativi e superate le criticità sollevate dalla C.M. 23/E/2022, che ha individuato specifici indicatori per la valutazione della “diligenza” del cessionario nella verifica del credito d’imposta acquistato, la cui mancanza configurerebbe la fattispecie di “concorso in violazione”.
In accordo con l’ANCE, anche l’ABI ritiene comunque necessarie “indicazioni interpretative da parte dell’Agenzia delle Entrate, adeguando quelle contenute nella Circolare di giugno 2022, soprattutto per evitare di lasciare spazio a interpretazioni non univoche e quindi per evitare il permanere di elementi di incertezza”.
Alla luce delle novità normative intervenute negli ultimi mesi, l’ANCE ha predisposto un vademecum riepilogativo dell’attuale regime della cessione del credito derivante dai bonus fiscali in edilizia, corredato dalla ricostruzione della relativa disciplina (art.121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 e smi).
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