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04.11.2022 - tributi

SENTENZE: IMPOSTA REGISTRO (Cass. civ. Sez. VI – 5, 02-09-2022, n. 25984)

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per mancato versamento delle imposte ipo-catastali in misura fissa in sede di registrazione del contratto di compravendita di un immobile, in attuazione di un programma pubblico di edilizia “economica e popolare” stipulato tra un privato (acquirente) ed una persona giuridica (venditrice ATER) soggetto ad IVA.

Le Commissioni avevano rigettato il ricorso dell’Agenzia ritenendo applicabile l’agevolazione fiscale di cui all’art. 32 del DPR 601/1973, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro fisso e l’esenzione dalle imposte ipo-catastali per la vendita delle aree appartenenti a Piani di edilizia, per i trasferimenti a titolo gratuito ai Comuni o ai consorzi di aree e per gli atti e contratti relativi all’attuazione di programmi di edilizia pubblica residenziale, anche ai soggetti Iva.

La Corte di Cassazione, invece, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sul presupposto che l’art. 32 non indicando i soggetti all’imposizione IVA tra i beneficiari dell’agevolazione, deve intendersi, stante la sua natura di norma di stretta interpretazione, ad essi non applicabile, portando sostanzialmente l’assegnazione soggetta ad IVA fuori dal campo dell’edilizia sovvenzionata e dai relativi benefici.


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