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10.11.2022 - tributi

Modifica Superbonus – Ecco cos’è in discussione oggi nel Consiglio dei Ministri

Nell’odierno Consiglio dei Ministri è in discussione la bozza del D.L. Aiuti quater nella quale l’argomento di principale interesse è il Superbonus e i suoi sviluppi nell’immediato.

Le modifiche che incideranno maggiormente sulle imprese sono:

  • Dal 2023 la percentuale di agevolazione scende dal 110% al 90%
  • Sarà necessario presentare la CILAS entro la data di entrata in vigore del DL Aiuti quater per mantenere la percentuale del 110%

Non si ha certezza sulla data di pubblicazione del DL aiuti, ma qualora la bozza sopracitata, attualmente in discussione, dovesse passare senza modifiche, la pubblicazione potrebbe avvenire anche entro le prossime ore. Ance sta lavorando per scongiurare questa eventualità.

Entrando nello specifico l’art.7 della bozza in entrata al CdM prevede le modifiche alla disciplina del Superbonus come di seguito illustrate.

Per i condomini, ivi compresi quelli sino ad un massimo di 4 unità possedute da un’unica persona fisica, per le ONLUS e le associazioni di promozione sociale (APS):

  • il 110% si applica solo fino al 31 dicembre 2022, mentre per il 2023 la percentuale scende al 90%. Tale riduzione non opera per gli interventi con CILA presentata entro la data di entrata in vigore del D.L. Aiuti-quater o per gli interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali, a tale data, sono state avviate le formalità per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • resta fermo l’attuale decalage al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.

Per le persone fisiche con riferimento alle unifamiliari si applica:

  • il 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anzichè sino al 31 dicembre 2022) se al 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dell’intervento complessivo;
  • il 90% per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 e per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, solo se le unità sono adibite ad abitazione principale del contribuente e solo se questo abbia un reddito non superiore a 15.000 euro calcolato in base ad uno specifico criterio stabilito dalla norma stessa, che tiene in considerazione anche il reddito del coniuge (o del soggetto legato da unione civile, o del convivente) e degli altri familiari purché conviventi (genitori, fratelli ecc… – cfr. art.12 del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

In generale, per le persone fisiche, sia per gli interventi eseguiti sulle unifamiliari, sia per i lavori “trainati” eseguiti all’interno di abitazioni in condominio, il Superbonus (in tutte le sue percentuali) spetterà solo se queste sono proprietarie o titolari di diritto reale di godimento sull’abitazione (vengono esclusi quindi gli utilizzatori, quali gli inquilini o i comodatari). Tale limitazione non opera per gli interventi con CILA presentata entro la data di entrata in vigore del D.L. Aiuti-quater o per gli interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali, a tale data, sono state avviate le formalità per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per le spese relative agli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009:

  • viene confermata l’applicabilità del 110% fino al 31 dicembre 2025;
  • viene esteso sino al 31 dicembre 2025 il criterio di calcolo del Superbonus commisurato alla superficie dell’immobile per gli interventi realizzati dalle ONLUS che prestano servizi socio-sanitari ed assistenziali.

Per quanto concerne gli IACP e le cooperative edilizie, viene confermato il 110% sino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dell’intervento.

Viene istituito un fondo presso il MEF, con stanziamento non ancora precisato, per erogare un contributo in favore dei contribuenti con reddito non superiore a 15.000 euro (calcolato in base ai criteri definiti dallo stesso D.L. Aiuti-ter, come somma dei redditi dei familiari) per finanziare gli interventi di tali soggetti sulle unifamiliari e sugli ulteriori edifici agevolati.

I criteri e le modalità di ripartizione del Fondo verranno determinati con Decreto del MEF da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del medesimo D.L.

Le maggiori entrate derivanti dalle modifiche al Superbonus verranno destinate agli interventi della Manovra di Bilancio 2023-2025.

 

 


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