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16.09.2022 - sicurezza

MINISTERO DELLA SALUTE – COVID-19 – AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI E CONTATTI STRETTI – CIRCOLARE 31 AGOSTO 2022, N. 37615

Il Ministero della Salute ha emanato la circolare prot. n. 37615 del 31 agosto 2022, con la quale aggiorna, considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti con persone affette da SARS-CoV-2.

Nello specifico, viene previsto che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
  • In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 il Ministero ribadisce che sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella circolare n. 19680 del 30 marzo 2022 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 15/2022 del 16/04/2022).

In ordine a tale ultima previsione, ANCE, osserva come il provvedimento sopra citato non preveda nulla con specifico riguardo al tema della tutela della sicurezza sul lavoro. Per questo motivo, sulla base di un parere richiesto, per le vie brevi, al Ministero della Salute, da parte di Confindustria, è stato precisato che è necessario continuare a seguire il Protocollo del 30 giugno 2022 e, quindi, eseguire sempre il tampone.

Secondo il Ministero, infatti, “la riflessione preliminare per inquadrare la tematica è che, già dall’inizio della pandemia, le disposizioni in ambito lavorativo hanno seguito una loro specificità per fini di tutela e di prudenza richiesti dalle parti sociali e, in taluni contesti, anche da alcune categorie di lavoratori (fragili, malati cronici etc..). Parimenti, anche la circolare 37615 DGPREV del 31.08.2022 dispone procedure per la popolazione e non entra nel merito del contesto lavorativo. Per quest’ultimo rimangono valide, salvo diverse future disposizioni, le modalità definite dai protocolli”.

Ne consegue che il tampone al rientro è sempre necessario, anche in caso di cd long covid.

 

ALLEGATO: MIN_SALUTE88744_1


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