Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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05.01.2022 - lavoro

LEGGE DI BILANCIO 2022 – AMMORTIZZATORI SOCIALI – MODIFICHE IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE – PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE – MINISTERO DEL LAVORO, CIRCOLARE 3 GENNAIO 2022, N. 1

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, apportando una serie di modifiche e di integrazioni al Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, contenente, a sua volta, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Il Ministero del Lavoro ha prontamente commentato, con circolare 3 gennaio 2022, n. 1, la normativa sottolineando, in primis, come l’intervento legislativo sia teso alla costituzione di un sistema di protezione sociale universale, attraverso un sistema di ammortizzatori sociali sostenuto da mirate politiche industriali e integrato da efficaci politiche attive del lavoro.

Al di là delle necessarie dichiarazioni di principio, la circolare si sofferma, poi, sui punti qualificanti l’intervento normativo, le cui ricadute interessano in modo rilevante, stante la portata di alcune delle novità introdotte, sulla gestione delle situazioni aziendali che costringono le imprese a ricorrere agli interventi di Cassa Integrazione Guadagni.

Decorrenza delle nuove misure

Le modifiche disposte con la Legge di cui trattasi sono entrate in vigore il 1°gennaio 2022: le indicazioni ministeriali confermano che esse vanno, quindi, applicate solo ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della Cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022.

Pertanto, le predette modifiche non trovano applicazione in tutti quei casi in cui la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché proseguita, senza soluzione di continuità, nel 2022.

Lavoratori beneficiari – Estensione della CIG anche agli apprendisti

Stante la volontà espressa dall’intervento legislativo in commento, la circolare sottolinea come, per le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa, con intervento CIG, decorrenti dal 1°gennaio 2022, entrino nella platea dei destinatari del trattamento di integrazione salariale, oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato, i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti quali apprendisti di alta formazione e ricerca ovvero titolari di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Viene, pertanto, confermata l’esclusione dagli interventi di integrazione salariale dei lavoratori con qualifica dirigenziale.

Per quanto concerne gli apprendisti, dall’abrogazione, nel testo dell’articolo 2, Decreto legislativo n. 148, del termine “professionalizzante”, discende l’inclusione, fra i lavoratori beneficiari del trattamento di CIGS, dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato a prescindere dalla tipologia dello stesso.

Nella circolare, il Ministero rileva come l’intervento di integrazione salariale non debba, comunque, pregiudicare il percorso formativo dell’apprendista.

Al riguardo, va ricordato che già l’art. 4 del D. Lgs. s. 148, nel testo previgente riferito al solo apprendistato professionalizzante, prevedeva una proroga, al termine della sospensione o riduzione dell’attività con intervento CIG, del periodo di apprendistato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Con la Legge di Bilancio viene aggiunto un ulteriore periodo al citato art. 4, dedicato alle tipologie di apprendistato diverse dal professionalizzante, per sancire, anche per queste ultime, la tutela del predetto percorso formativo, centrale per la genuinità della specifica figura contrattuale.

Requisito dell’anzianità di effettivo lavoro – Modifica della misura

Tra gli interventi definiti dal Legislatore per procedere al riordino della materia, molto rilevante per le impresa è la modifica del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono aver maturato presso l’unità produttiva nella quale operano, per poter essere ricompresi nella platea dei beneficiari delle integrazioni salariali.

Il citato requisito passa, infatti, dai precedenti 90 a soli 30 giorni, da verificare alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIG, sia esso ordinario o straordinario.

Resta fermo che tale requisito non è richiesto per l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per fatti oggettivamente non evitabili, quali, nel settore edile, gli eventi meteo.

Il Ministero ricorda come il requisito in parola si consegua in relazione allo svolgimento di effettivo lavoro, intendendosi per tali le giornate di effettiva presenza a prescindere dalla tipologia di orario svolto, includendo nel computo anche le giornate di sospensione dall’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Resta irrilevante, invece, la circostanza secondo cui l’anzianità in parola sia maturata in via continuativa, o meno, e sia immediatamente precedente all’inizio dell’intervento dell’ammortizzatore sociale.

Misura del trattamento di integrazione salariale – Abolizione della prima fascia del relativo massimale

L’entrata in vigore della Legge di Bilancio comporta l’eliminazione, dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, del c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale.

In sostanza, viene previsto un massimale unico per tale misura, commisurato al livello più alto fra i due massimali preesistenti.

Di conseguenza, diviene non più rilevante la retribuzione mensile di riferimento del singolo lavoratore per l’individuazione del massimale di spettanza dell’interessato.

Contribuzione addizionale

Come noto, la normativa prevede, a carico delle imprese che usufruiscono di periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, l’obbligo di pagamento di un contributo addizionale.

La misura di tale contributo è unica per tutte le tipologie di cassa, sia ordinaria che straordinaria, ed è calcolata in percentuali diverse e crescenti a seconda della durata dei periodi di integrazione salariale fruiti. In sostanza, maggiore è l’intensità di utilizzo della CIG, più alta è l’aliquota sulla base della quale va calcolato il contributo addizionale.

Nello specifico, tale aliquota è, allo stato, pari al:

  • 9%, fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
  • 12%, oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15%, oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Con la Legge di Bilancio 2022, vengono apportate modificazioni e integrazioni alla normativa sopra sinteticamente delineata, introducendo, a far data dal 1° gennaio 2025, una forma di contribuzione addizionale ridotta.

Il Ministero, nella circolare in commento, rileva come la disposizione preveda una riduzione della contribuzione addizionale a carattere premiante per le prestazioni di CIGO e di CIGS rispetto alle attuali aliquote a favore delle sole imprese che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall’ultima richiesta.

A tali imprese, verrà applicato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un contributo addizionale determinato sulle aliquote di seguito riportate:

  • 6%, fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
  • 9%, oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15%, oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Le indicazioni ministeriali confermano l’esclusione dal versamento del contributo di cui trattasi per le imprese sottoposte a procedura concorsuale e per quelle ammesse all’amministrazione straordinaria fruitrici dei trattamenti di cui all’articolo 7, comma 10 ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 come convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

A seguito dell’intervento della Legge di Bilancio, vengono introdotti obblighi in capo al datore di lavoro che non anticipi il versamento del trattamento integrativo ai lavoratori.

In particolare, nelle ipotesi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza dell’autorizzazione, ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale.

Tale obbligo va adempiuto entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è iniziato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.

Trascorsi tali termini, senza l’adempimento, da parte del datore, del citato obbligo di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo all’impresa.

Sul punto, la circolare ricorda come il Ministero conservi la possibilità di disporre una successiva revoca dell’autorizzazione a tale modalità di erogazione del trattamento di integrazione salariale, a seguito degli esiti degli accertamenti da parte dell’organo ispettivo, laddove fosse riscontrata l’assenza dei parametri di scarsa liquidità o la non sussistenza delle difficoltà di ordine finanziario da parte dell’impresa istante.

Ricadute delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio sulla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

Il Ministero evidenzia come il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolga in modo significativo la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche, salvi i punti illustrati in precedenza.

Ricadute delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio sulla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

Ambito delle imprese destinatarie – Allargamento

L’intervento della Legge di Bilancio e, segnatamente, dell’articolo 1, comma 198 della stessa, è molto più impattante sulla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, in quanto vengono apportate modifiche e abrogazioni all’articolo 20 del d.lgs. n. 148 che delimita il campo di applicazione della medesima CIGS.

Innanzitutto, va evidenziato come, per effetto del già citato intervento, le tutele della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, ai fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

In sostanza, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo di appartenenza, come, invece, avveniva fino al 31 dicembre scorso.

Computo dei dipendenti

L’intervento di riordino prevede nuovi criteri per il computo dei dipendenti ai fini del ricorso all’intervento di cassa integrazione.

In effetti, pur restando confermato che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è riservato alle imprese che abbiano alle proprie dipendenze mediamente più di 15 dipendenti, da calcolarsi in riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda, rende, a tal fine, computabili, oltre ai dirigente, ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti, anche i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Al riguardo, il Ministero chiarisce che sono da includersi nel citato calcolo i lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché i dipendenti titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Causali di intervento delle integrazioni salariale straordinarie

La circolare ricorda che gli interventi di CIGS possono essere richiesti dalle imprese che programmino una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito di una delle seguenti causali:

  1. a) riorganizzazione, ivi inclusi, per effetto della Legge di Bilancio, anche i programmi volti a realizzare processi di transizione;
  2. b) crisi aziendale;
  3. c) contratto di solidarietà, con innalzamento, per effetto della Legge di Bilancio, della riduzione media oraria all’80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e con punta individuale, per ciascun lavoratore, fino al 90% dell’orario individuale, nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Stante la natura della presente nota, destinata a un’illustrazione sintetica della normativa, invitiamo le imprese che dovessero valutare un eventuale ricorso alla CIGS a contattare il Servizio Sindacale di ANCE Brescia per una più approfondita illustrazione, anche alla luce delle modifiche normative apportate dalla Legge di Bilancio, della normativa in materia di Cassa Straordinaria, oltre che per l’opportuna assistenza.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

La circolare evidenzia come, alla luce dell’intervento normativo in commento, il lavoratore beneficiario di integrazione salariale, che svolga, nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro, attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi o attività di lavoro autonomo, perda il diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Qualora, invece, il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale viene sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

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Sull’intera materia, vale la riserva di ulteriore aggiornamento alle imprese associate una volta diramati i chiarimenti interpretativi ed applicativi anche da parte dell’INPS.

Legge Bilancio e CIG – Allegato

Legge Bilancio e CIG – Allegato 2


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