IRPEF – BENI E SERVIZI CONCESSI AI DIPENDENTI – NON IMPONIBILITA’ – LIMITE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2022 – INNALZAMENTO – DECRETO LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115
L’art. 12 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, cd. “Decreto Aiuti bis”, ha elevato a 600 euro il limite di esenzione, a valere per il solo periodo d’imposta 2022, di non imponibilità delle erogazioni di beni o servizi decise dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.
L’introduzione della norma sopra citata comporta che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorra a formare il reddito, per il solo anno 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore ai lavoratori dipendenti fino al nuovo limite di 600 euro, anziché degli ordinari 258,23 euro.
Va evidenziato, sul punto, che, tra i beni e i servizi erogabili, il Decreto introduce, quali importante novità, anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Da ultimo, sottolineiamo come tale misura si aggiunga a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto-legge n. 21/2022, che, a sua volta, ha introdotto un bonus carburante, a favore dei dipendenti, per l’importo massimo di euro 200, anch’essi totalmente esenti da imposizione contributiva e fiscale.
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