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22.07.2022 - lavoro

IRPEF – AGENZIA DELLE ENTRATE – BONUS CARBURANTE VERSO I DIPENDENTI A VALERE PER L’ANNO 2022 – ISTRUZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 14 LUGLIO 2022, N. 27/E

 

Come si ricorderà (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 15/2022 del 16/04/2022) l’art. 2 del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, ha introdotto una misura straordinaria e temporanea, valevole per l’intero periodo d’imposta 2022, in base alla quale le imprese private possono erogare ai propri dipendenti buoni carburante per il valore massimo di 200 euro pro capite.

Con circolare 14 luglio 2022, n. 27/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dei profili di incertezza della cui esistenza avevamo dato contezza nel già citato Notiziario. Le indicazioni diramate consentono ai datori di lavoro del settore privato che intendessero distribuire tali buoni benzina di applicare le opportune istruzioni operative.

I buoni, che possono essere erogati nel solo periodo di imposta 2022, come più oltre definito, per un importo massimo di 200 euro per lavoratore, non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa.

Di seguito evidenziamo i passaggi maggiormente interessanti contenuti nella circolare in commento, con particolare riguardo per le imprese edili.

Ambito soggettivo della norma: i beneficiari

La circolare, nel confermare che possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, ha chiarito che in tale definizione vanno ricompresi i datori che operano nel “settore privato”, ivi inclusi i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che abbiano dipendenti.

Restano, quindi, escluse le sole amministrazioni pubbliche.

Quanto alla categoria di lavoratori destinatari dei buoni benzina, è essenziale che si tratti di titolari di reddito di lavoro dipendente. Pertanto, alla luce di quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, vanno considerati esclusi dalla misura in esame i soggetti che non sono qualificabili come subordinati, ossia, tra gli altri, gli amministratori, i collaboratori coordinati e continuativi e i tirocinanti.

La circolare ha, inoltre, chiarito, alla luce della ratio della norma, che i buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

Ambito oggettivo della norma e le sue modalità di applicazione

I buoni benzina sono erogazioni finalizzate a contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano). Sul punto, la circolare ha specificato che rientra nell’agevolazione anche l’erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici.

L’Agenzia, nel ricordare che il già citato importo di 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ha fornito un importante chiarimento, nel punto in cui conferma che la misura in esame è un’agevolazione ulteriore rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del Tuir: ne consegue che, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina, introdotto dalla norma qui in esame, e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), secondo quanto già previsto dal citato art. 51.

Al riguardo, ricordiamo alle imprese di esporre, nel mese di assegnazione dei buoni, il relativo importo nel cedolino paga, anche al fine probatorio dell’avvenuta consegna, pur se da quest’ultima non discende alcuna ricaduta contributiva o fiscale, a carico sia dell’impresa che del lavoratore interessato.

La circolare ha, poi, ulteriormente confermato che i buoni si considerano percepiti nel momento in cui essi entrano nella disponibilità del lavoratore, restando irrilevante la loro fruizione, da parte di quest’ultimo, in un’epoca successiva. In altre parole: l’esenzione dall’imponibilità contributiva e fiscale dei buoni benzina trova applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e, in virtù del cosiddetto “principio di cassa allargato”, nei primi 12 giorni del 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.

La parte finale della circolare si concentra sulla possibilità che i buoni benzina siano erogati anche per finalità retributive. Al riguardo, però, l’Agenzia ha precisato che, in tal caso, l’erogazione deve avvenire nell’anno in corso e in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”, con piena applicazione della disciplina prevista per i premi di risultato, ampiamente commentata dalla medesima Agenzia con alcuni provvedimenti di prassi, espressamente richiamati dalla circolare in commento.

Allegato:

AE CIRCOLARE N. 27E

 

 


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