Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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14.01.2022 - lavoro

INTRODUZIONE OBBLIGO VACCINALE PER CITTADINI ULTRACINQUANTENNI – RICADUTE SUI RAPPORTI DI LAVORO – NOTA DI APPROFONDIMENTO ANCE

Segnaliamo alle imprese associate che sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio scorso è stato pubblicato il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n, 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Di conseguenza, lo stesso è destinato ad avere importanti ricadute anche per le imprese edili, nella gestione quotidiana del personale.

Infatti, l’art. 1 del Decreto in commento prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni, a partire dall’8 gennaio scorso, giorno di entrata in vigore del Decreto medesimo, e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

Nello specifico, tale obbligo si applica ai cittadini italiani, a quelli di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato italiano, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

La norma fa salva la situazione di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle indicazioni diramate, in materia di esenzione dalla vaccinazione, dal Ministero della salute; in tal caso, quindi, la vaccinazione può essere omessa o differita e, di conseguenza, l’interessato è esentato dal rispetto dell’obbligo di cui trattasi.

Per espressa previsione normativa, l’estensione dell’obbligo vaccinale si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.

Per quanto concerne le ricadute derivanti dal nuovo obbligo in capo ai datori di lavori, segnaliamo che, per espressa previsione normativa, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni, ai quali, quindi, si applica l’obbligo vaccinale in parola, devono possedere e sono tenuti ad esibire, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo), b) (avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute) e c -bis)(avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo) del decreto legge n. 52 del 2021.

Per effetto di tale previsione, quindi, a decorrere dalla data da ultimo citata, non potranno più essere considerati validi i Green Pass da tampone rapido.

Sul punto, ANCE ha diramato una nota di approfondimento circa le ricadute, nella gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti interessati, derivanti dall’introduzione dell’obbligo di cui trattasi, con particolare riguardo al ruolo riservato al datore di lavoro.

La nota da ultimo citata è allegata, per completezza, alla presente.

Allegati: DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 , n. 1

Obbligo vaccinale – Nota ANCE

 

 

 


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