INPS – ULTERIORE INDENNITA’ AI LAVORATORI DIPENDENTI – RICONOSCIMENTO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO – ISTRUZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 17 OTTOBRE 2022, N. 116 – FAC SIMILE DICHIARAZIONE LAVORATORI – MESSAGGIO 20 OTTOBRE 2022, N. 3806
L’articolo 18 del Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto-legge.
Con la circolare in commento, l’Istituto ha diramato le indicazioni applicative che, di seguito, sintetizziamo.
L’INPS, innanzitutto, precisa che l’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, che facciano registrare, nella competenza del mese di novembre 2022, una retribuzione, da intendersi quale imponibile ai fini previdenziali, non superiore a 1.538 euro, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
A chiarimento del momento di corresponsione dell’indennità, l’Istituto chiarisce che l’una tantum deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022 e nel rispetto degli altri requisiti previsti, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, anche se erogata a dicembre 2022, e, pertanto, riportata nella denuncia UniEmens da presentarsi entro il 31 dicembre 2022.
La circolare specifica, inoltre, che, visto il testo del secondo comma dell’art. 18, per il quale l’’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’una tantum vada erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, intervento di Cassa Integrazione nel mese di novembre o congedi parentali goduti nello stesso mese), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.
Di conseguenza, il bonus non potrà essere riconosciuto, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
L’Istituto precisa che, nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, l’indennità vada, comunque, riconosciuta nella misura intera, pari a 150 euro.
Il bonus è riconosciuto in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” del decreto-legge n. 144/2022. In particolare, il lavoratore deve presentare una dichiarazione con la quale afferma di:
- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
- non far parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
In questi ultimi casi, infatti, l’Istituto è tenuto ad erogare direttamente l’indennità una tantum.
Al riguardo, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’INPS, con il messaggio 20 ottobre 2022, n. 3806, ha reso disponibile un fac-simile di dichiarazione, di seguito allegato, specificando che esso costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.
Infine, la circolare evidenzia come la norma in commento preveda che l’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. Senza tale dichiarazione, gli eventuali ulteriori datori di lavoro non saranno tenuti all’erogazione dell’indennità di cui trattasi.
Da ultimo, raccomandiamo alle associate di attenersi scrupolosamente, nella compilazione del flusso UniEmens, alle puntuali indicazioni riportate dall’Istituto nel paragrafo 2 della circolare qui in commento e, segnatamente per le imprese industriali, nel punto 2.1.
Allegato: Circolare_numero_116_del_17-10-2022
Messaggio_numero_3806_del_20-10-2022
Messaggio_numero_3806_del_20-10-2022_Allegato_n_1
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