Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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14.01.2022 - lavoro

INPS – TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’ – CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DI PATERNITA’ – CIRCOLARE 3 GENNAIO 2022, N. 1

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità e ha reso strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

Alla luce di tali modifiche, l’INPS, con circolare 3 gennaio 2022, n. 1, ha fornito le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dall’art. 1 1, commi 239 e 134, della legge di Bilancio 2022.

 

Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità

L’articolo 1, comma 134, della citata legge n. 234/2021, ha reso strutturali e stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 e prorogate annualmente da successivi provvedimenti – e ha confermato la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre.

In proposito l’Istituto richiama le indicazioni contenute nella propria precedente circolare n. 42/2021 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 11/2021 del 20/03/2021) e nella circolare n. 40/2013, che si sintetizzano di seguito.

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, di cui trattasi, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro.

La tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri è riconosciuta anche nel caso di morte perinatale del figlio. I congedi in argomento sono fruibili per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), nonché per il collocamento temporaneo.

I giorni di congedo obbligatorio, infine, sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 151/2001.

L’Istituto ricorda che il congedo obbligatorio si configura come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre, l’Istituto ricorda che lo stesso, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, l’Istituto richiama quanto già precisato nella circolare n. 40/2013, specificando che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, l’Istituto ricorda che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Infine, l’INPS si riserva di fornire, con successive comunicazioni, le ulteriori istruzioni procedurali e contabili

 

Sostegno in caso di maternità

L’articolo 1, comma 239, della Legge di Bilancio 2022 dispone che “alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

Tale articolo si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS;
  • libere professioniste di cui all’articolo 70 del D. Lgs n. 151/2001.

L’INPS chiarisce che sebbene la disposizione normativa menzioni le sole lavoratrici, tuttavia, la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato.

Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito fiscalmente dichiarato nell’anno precedente (ossia periodo nel compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre) l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.

Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi che si trovino nelle suddette condizioni reddituali, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto) di cui all’articolo 66 del medesimo D. Lgs n. 151/2001.

L’INPS rammenta che per la fruizione delle tutele della maternità/paternità di questa particolare tipologia di lavoratrici e lavoratori è necessaria la regolarità contributiva dei suddetti periodi: quindi, deve sussistere il predetto requisito riferito a tutto il periodo complessivo richiesto, comprensivo sia dei periodi relativi ai primi 5 mesi sia dei periodi relativi agli ulteriori 3 mesi.

In caso di indennizzo degli ulteriori 3 mesi di cui trattasi, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome – pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore – potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.

 

Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata – che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge – può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

– ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del

D.lgs n. 151/2001);

– ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;

– ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;

– ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum (art. 16, comma 1, lett. d), del D. Lgs n. 151/2001).

Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata – che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge – può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

– ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati ai sensi dell’art. 16-bis del D. Lgs. n. 151/2001);

– ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;

– ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;

– ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;

– ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum (art. 16, comma 1, lett. d), del D. Lgs n. 151/2001).

 

L’Istituto chiarisce che in conseguenza della novella legislativa sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021).

Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi presupposti, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.

Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda, l’Istituto specifica che essa potrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS;
  • tramite il Contact center integrato;
  • tramite i Patronati.

L’Istituto si riserva di fornire indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica.

 

Allegato: Circolare_numero_1_del_03-01-2022

 


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