Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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04.02.2022 - lavoro

INPS – RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI – PRIME INDICAZIONI – CIRCOLARE 1 FEBBRAIO 2022, N. 18

 

Come già anticipato dal Ministero del Lavoro, con circolare 3 gennaio 2022, n. 1, (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 1/2022 del 8/12/2022), la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2022, ha previsto un riordino dell’impianto normativo ordinario degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, contenuto nel D. Lgs. 148/2015.

Alla luce di tali modifiche, l’INPS, con circolare 1° febbraio 2022, n. 18, illustra le novità che, dal 1° gennaio 2022, interessano gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e fornisce le prime indicazioni, riservandosi di fornire, con successive comunicazioni, ulteriori istruzioni su specifici aspetti della riforma, rimasti da attuare.

In via preliminare, l’Istituto sottolinea come le modifiche introdotte producano effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti. Viene in particolare specificato che le innovazioni non trovano applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Si riassumono di seguito le principali novità di interesse per le imprese edili, rimandando al testo della circolare, allegato in calce alla seguente, per quanto non riportato.

Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali

Tra le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022, vi è l’ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale. Nello specifico, per quanto di interesse, l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, e i relativi obblighi contributivi, vengono estesi a tutti i lavoratori assunti con qualunque tipologia contratto di apprendistato. Quindi, oltre agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante, già ricompresi nelle tutele in costanza di rapporto di lavoro, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria) anche i lavoratori assunti con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché quelli assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Viene inoltre eliminata la previsione in forza della quale, fino al 31 dicembre 2021, gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante sono destinatari solamente di uno dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO o CIGS) a seconda della natura e delle caratteristiche del datore di lavoro presso cui sono alle dipendenze. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2022, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, laddove occupati presso datori di lavoro destinatari sia del trattamento ordinario che di quello straordinario, potranno accedere, nl rispetto delle singole causali d’intervento, ad entrambe le misure di sostegno (CIGO o CIGS), e saranno altresì soggetti alle relative contribuzioni di finanziamento.

Anzianità di effettivo lavoro

Viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i trattamenti straordinari, o all’Istituto per i trattamenti ordinari. Tale anzianità non è richiesta per le sole domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.

Importi dei trattamenti di integrazione salariale

L’istituto ricorda che la norma ha previsto, al fine di garantire una maggiore tutela economica, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei due massimali per fasce retributive, introducendo un unico massimale, il più alto, pari, nel 2021, a € 1.199,72, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori interessati.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

La Legge di Bilancio prevede l’introduzione di termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto anche per la disciplina ordinaria, sulla scorta di quanto già previsto per le integrazioni salariali di tipo emergenziale.

In particolare, l’Istituto evidenzia come, ferme restando le condizioni di accesso al ricorso al pagamento diretto, possibile solo su specifica richiesta dei datori di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie.

In caso di richiesta di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Computo dei dipendenti

La Legge n. 234/2021 specifica che, ai fini della determinazione della dimensione aziendale a tutti gli effetti derivanti dal D. Lgs. 148/2015, sono da ricomprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

A tale riguardo, l’Istituto rileva come tale previsione sia coerente con le indicazioni per la determinazione della forza aziendale già fornite con le proprie precedenti circolari n. 156/2016, paragrafo 2.2, n. 176/2016 paragrafo 2.2 e n. 9/2017, paragrafo 4.2, alle quali fa rinvio.

L’INPS precisa, ad ogni modo, che, in conseguenza dell’estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero, ma che occupano almeno un dipendente.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

L’Istituto riepiloga, inoltre, quanto già chiarito del Ministero di Lavoro con la citata circolare n. 1/2022 in merito alle modifiche apportate alla disciplina della compatibilità delle integrazioni con lo svolgimento di attività lavorativa: nello specifico, è stato precisato che il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro , svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non abbia titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Se il lavoratore, invece, svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

 

Cassa integrazione ordinaria (CIGO) – ambito

Con riguardo alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) l’Istituto precisa che la nuova normativa non ha apportato sostanziali modifiche né sul fronte normativo, né sul fronte regolamentare.

In particolare rimane inalterata la previsione del campo di applicazione di tale trattamento che, quindi, continua ad applicarsi, per quanto di interesse, alle imprese:

  • industriali ed artigiane dell’edilizia e affini;
  • produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • addette all’armamento ferroviario;
  • industriali esercenti l’attività di escavazione e di lavorazione di materiale lapideo;
  • artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Peraltro, l’Istituto ricorda che, come previsto dall’articolo 19, comma 3, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti ordinari, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

Termine presentazione domande

L’Istituto specifica, inoltre, che il riordino della disciplina attuato dalla legge di Bilancio 2022 non interessa i termini di trasmissione delle domande di integrazione salariale ordinaria che, conseguentemente, restano regolati dalla disposizione declinata dall’articolo 15, comma 2, del menzionato D.lgs. n. 148/2015, il quale prevede che la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; restano salve le istanze riferite a eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

 

Peraltro, l’Istituto comunica che, al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle novità introdotte dalla legge n. 234/2021, le istanze di cassa integrazione ordinaria riferite al periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pubblicazione della presente circolare, potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente circolare ossia entro il 17 febbraio 2022. Viene peraltro precisato che resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.

Contributo addizionale

In ordine agli aspetti di tipo contributivo, l’Istituto osserva che la legge di Bilancio 2022 introduce una riduzione dell’ammontare del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso ai trattamenti (ordinari e straordinari) di integrazione salariale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi “successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento”, la misura del contributo addizionale è determinata secondo le seguenti aliquote:

  • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
  • In caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, permane la misura del contributo addizionale pari al 15%, stabilita dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del D. Lgs n. 148/2015.

Rimane confermato altresì quanto disposto all’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015, che prevede l’esclusione del contributo addizionale per le imprese che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

 

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

L’INPS evidenzia come la cassa integrazione straordinaria (CIGS) sia uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Campo di applicazione

In primo luogo, l’INPS sottolinea come la riforma superi la logica precedentemente utilizzata per l’individuazione delle aziende rientranti nel relativo campo di applicazione, che si basava, oltre che sul requisito occupazionale dei datori di lavoro, anche sulla loro appartenenza a specifici settori produttivi.

L’articolo 1, comma 198, della legge di Bilancio 2022, introducendo, tra gli altri, all’articolo 20 del D.lgs. n. 148/2015, i commi 3-bis e 3-ter, stabilisce che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione, per quanto di interesse, con riferimento:

  • ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D. Lgs n. 148/2015.

Pertanto, poiché nel settore edile non operano Fondi di solidarietà bilaterali, resta confermata la possibilità per le imprese edili che occupano mediamente più di quindici dipendenti, di accedere allo strumento.

 

L’INPS specifica che la previgente disciplina relativa al campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie di cui all’articolo 20, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 148/2015, trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi fino al 31 dicembre 2021.

Causali di intervento – riorganizzazione aziendale

L’Istituto, inoltre, evidenzia come le modifiche inerenti alla disciplina in materia di trattamenti di cassa integrazione straordinaria interessino anche le relative causali di intervento.

In particolare, viene ampliata la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.

Parallelamente, vengono modificate anche le disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale; si prevede, infatti, che il recupero occupazionale si possa realizzare anche tramite la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

Causali di intervento – contratto di solidarietà

Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 1, comma 199, lettera d), della legge di Bilancio 2022 sostituisce il comma 5 dell’articolo 21 del D. Lgs. n. 148/2015 che regola il contratto di solidarietà.

In particolare, il nuovo testo innalza le percentuali di riduzione previste per ricorrere all’istituto contrattuale che, dal 1° gennaio 2022, si articoleranno come segue:

  • la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60% al 80%;
  • la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.

In merito alla durata della CIGS, l’INPS ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, di cui agli articoli 4 e 22 del D. Lgs n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

Aliquote di finanziamento

Contributo ordinario – contributo addizionale

L’Istituto sottolinea che il riordino della normativa non incide sulla misura della contribuzione mensile di finanziamento della cassa integrazione straordinaria.

Pertanto, l’aliquota del contributo ordinario rimane fissata nella misura dello 0,90% (0,60% a carico datore di lavoro e 0,30% a carico lavoratore).

In ordine, invece, alle modifiche alla disciplina del contributo addizionale, l’Istituto rimanda a quanto precisato con riferimento alla Cassa integrazione salariale ordinaria.

 

Ulteriori disposizioni in materia di intervento straordinario di integrazione salariale

Allo scopo di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la legge n. 234/2021 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria, recate dai commi 200 e 216 dell’articolo 1: l’accordo di transizione occupazionale e l’intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Accordo di transizione occupazionale

In particolare, l’articolo 1, comma 200, della legge di Bilancio 2022, inserisce, dopo l’articolo 22-bis del D. Lgs. n. 148/2015, l’articolo 22-ter, rubricato “Accordo di transizione occupazionale”, con cui si prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22 del D. Lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

A tal fine, viene specificato che in sede di procedura di consultazione sindacale, devono essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) introdotto dall’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle Regioni interessate.

Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

L’articolo 1, comma 216, della legge n. 234/2021 inserisce, inoltre, all’articolo 44 del D. Lgs n. 148/2015, dopo il comma 11-bis, il comma 11-ter con cui si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Possono accedere alla particolare misura i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22 del D. Lgs. 148/2015 – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Il nuovo periodo di CIGS, concesso in deroga agli articoli 4 e 22 del D. Lgs. 148/2015, può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Il trattamento di CIGS in parola è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 150 milioni di euro per l’anno 2023.

Al riguardo si osserva che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Tanto premesso, si fa presente che l’attività di monitoraggio che la norma assegna all’INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

 

Allegato:

Circolare_numero_18_del_01-02-2022


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