INPS – RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – MESSAGGIO 8 FEBBRAIO 2022, N. 606 – ASPETTI CONTRIBUTIVI – MESSAGGIO 9 FEBBRAIO 2022, N. 637
L’INPS, facendo seguito alla propria precedente circolare n. 18/2022 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 5/2022 del 05/02/2022), con la quale ha illustrato le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022, che ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con i messaggi 8 febbraio 2022, n. 606 e 9 febbraio 2022, n. 637 fornisce ulteriori chiarimenti rispettivamente sul termine di trasmissione delle domande e sugli aspetti di natura contributiva.
In particolare, con messaggio 8 febbraio 2022, n. 606, l’Istituto comunica che, a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande, le istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 possono essere inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio stesso, ossia entro il 23 febbraio 2022.
Inoltre, l’Istituto fornisce un chiarimento riguardo agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D. lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Tale norma, in particolare, prevede che nei casi di sospensione o riduzione dell’attività̀ produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché́ alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più̀ rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità̀ e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori.
A tale riguardo, l’INPS conferma che non è necessario dare prova delle comunicazioni preventive per l’esame congiunto nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti.
A tale proposito, ricordiamo che per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, la procedura sopra descritta si applica limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Con messaggio 9 febbraio 2022, n. 637, invece, l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni di carattere generale relativamente alle disposizioni che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva. Si riportano, di seguito, le principali indicazioni, per quanto di interesse per le imprese edili.
Contratto di apprendistato
L’istituto ricorda che il novellato articolo 2 del D. Lgs. n. 148/2015 dispone al comma 1 che: “Sono
destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D. Lgs. n. 148/2015 tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca.
Inoltre, per gli apprendisti, l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie non è più limitato alla sola causale di intervento per crisi aziendale; e non è altresì più prevista l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
In considerazione di quanto sopra, l’INPS chiarisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e/o dal Titolo II del D. Lgs. n. 148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla medesima data.
L’Istituto chiarisce che, viceversa, non risultano novellate le disposizioni concernenti i dirigenti. Gli stessi, in particolare, restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I (cfr. l’art. 1, comma 1, del D.lgs n. 148/2015).
Integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
L’INPS specifica che la novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, fatto salvo quanto precisato in ordine all’ampliamento della platea dei lavoratori tutelati.
Integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
La legge di Bilancio 2022 ha ampliato il campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) comprendendo, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
La legge di Bilancio 2022 ha altresì confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’articolo 23 del D. Lgs n. 148/2015.
Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.
Contributo addizionale per la CIGO e la CIGS
Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 148/2015.
Peraltro, per effetto dell’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge di Bilancio 2022, che ha inserito il comma 1-ter all’articolo 5 citato, viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione sulla contribuzione addizionale, al ricorrere degli specifici presupposti previsti dalla nuova disciplina.
Istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi Uniemens
L’Istituto, infine, in considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, si riserva di fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.
Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021. Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni.
Allegati: Messaggio_numero_637_del_09-02-2022
Messaggio_numero_606_del_08-02-2022
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