Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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09.09.2022 - lavoro

INPS – RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO – NUOVO ASSETTO CONTRIBUTIVO – NOTE DI RETTIFICA AFFERENTI ALLE CONTRIBUZIONI PER I PERIODI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 – MESSAGGIO 8 AGOSTO 2022, N. 3112

 

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, commi da 191 a 220, ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Con il messaggio n. 637/2022 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 6/2022 del 12/02/2022) l’INPS ha fornito un quadro riepilogativo relativo al nuovo assetto contributivo ed ha altresì precisato che, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati dovevano continuare ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Successivamente, ulteriori indicazioni sono state fornite con la circolare n. 76/2022 e con il messaggio n. 2637/2022 (V. Newsletter ANCE Brescia – n. 27/2022 del 09/07/2022).

In particolare, per quanto qui di rilevanza, con il messaggio n. 2637/2022, l’Istituto ha precisato che le procedure di calcolo sono state adeguate al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022, con decorrenza dal mese di luglio 2022.

Alla luce di quanto sopra, l’INPS, con messaggio 8 agosto 2022, n. 3112, fornisce le prime indicazioni utili per la successiva gestione delle note di rettifica afferenti alle contribuzioni di cui al decreto legislativo n. 148/2015, emesse nei confronti dei datori di lavoro che hanno operato, nei periodi contributivi dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, in difformità alle istruzioni fornite con il richiamato messaggio n. 637/2022.

In particolare, l’Istituto chiarisce che i datori di lavoro interessati provvederanno a inviare, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, una richiesta di attribuzione del Codice di autorizzazione (CA) “4K”, che assume il nuovo significato di “Azienda con NdR per contribuzione D. Lgs. 148/2015 in difformità al messaggio n. 637/2022”.

La richiesta dovrà essere inoltrata tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando uno dei due seguenti oggetti appositamente istituiti:

  1. a) “Richiesta CA 4K periodi da gennaio a giugno 2022”;
  2. b) “Richiesta CA 4K periodi parziali”.

I datori di lavoro, che non si sono attenuti alle indicazioni di cui al paragrafo 8 del messaggio n. 637/2022 per i periodi contributivi da gennaio 2022 a giugno 2022, opteranno per l’ipotesi a) e l’assegnazione del CA “4K” avverrà centralmente (per l’intero periodo da gennaio 2022 a giugno 2022).

Nell’ipotesi b), invece, il datore di lavoro dovrà indicare i periodi contributivi nei quali ha operato in difformità al messaggio n. 637/2022 e per i quali, quindi, chiede l’assegnazione del CA “4K”, che avverrà a cura della Struttura territoriale INPS di competenza. La richiesta dovrà comunque essere relativa solamente al periodo compreso tra gennaio 2022 e giugno 2022.

Allegato: Messaggio_numero_3112_del_08-08-2022

 


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