INPS – GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – CIRCOLARE 11 FEBBRAIO 2022, N. 25
L’INPS, con circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, ha comunicato le aliquote, nonché il valore minimale e il valore massimale del reddito imponibile per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Aliquote contributive 2022
Le aliquote dovute per l’anno 2022 sono complessivamente fissate, avuto riguardo alla tipologia cui appartiene l’iscritto alla Gestione separata, come segue:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 35,03%
(33,00 IVS + 0,72 maternità + 1,31 DIS-COLL) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 33,72%
(33,00 IVS + 0,72 maternità) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 26,23%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva maternità + 0,51 ISCRO) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Con l’occasione, precisiamo che l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% è dovuta alla necessità di finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli iscritti alla Gestione separata della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.
Nella tabella è, inoltre, riportata l’aliquota aggiuntiva dell’1,31% dovuta, in sostituzione, dal 1° gennaio 2022 della precedente pari allo 0,51%, alla luce della previsione della Legge di Bilancio 2022 in materia di DIS-COLL che ha definito, fra le altre questioni, l’obbligo del versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI, innalzando, quindi, la relativa aliquota al già citato 1,31%.
Per quanto di maggior interesse delle imprese associate, la circolare conferma che sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:
- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (cfr. l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Per quanto, invece, riguarda le aliquote in essere per i professionisti, sottolineiamo come già la Legge di Bilancio 2021 abbia introdotto un’aliquota aggiuntiva, pari a 0,26% per l’anno 2021 e a 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO), istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla medesima legge, a carico dei lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.
Eventuale regolarizzazione della contribuzione sui compensi già erogati nel corso del 2022
Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare qui in commento, così come previsto dalla deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Valore annuo massimale e minimale
La circolare in commento fissa, inoltre, in 105.014,00 € il massimale di reddito entro il quale applicare le aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione Separata.
Per l’anno 2022 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è, invece, pari a € 16.243,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.898,32, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– 4.260,54 (di cui 4.060, 75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
– 5.477,14 (di cui 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– 5.689,92 (di cui 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.
Ripartizione dell’onere contributivo
Per quanto concerne i collaboratori e le figure assimilate, l’INPS conferma che l’onere contributivo è posto per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. L’Istituto, inoltre, precisa che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso tramite il modello F24.
Per quanto concerne i professionisti, l’onere contributivo è invece a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, sempre tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Principio di cassa allargato
Nella circolare viene, infine, ricordato che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Allegato:
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