INPS – ESONERO SULLA QUOTA DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE – INNALZAMENTO DI 1,2 PUNTI PERCENTUALI – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI – MESSAGGIO 26 SETTEMBRE 2022, N. 3499 – NOTA DI COMMENTO ANCE
L’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in seguito all’incremento di 1,2 punti percentuali dello stesso.
Al riguardo, si ricorda che il comma 121, art. 1 della legge di Bilancio 2022 ha disposto che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Nella circolare n. 43/2022 dell’Inps (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 13/2022 del 02/04/2022) sono state fornite le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali a valere sulla quota dei contributi a carico del lavoratore.
Nella suddetta circolare era stato chiarito che l’esonero può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Con il messaggio in esame, l’Inps ha precisato che il limite mensile di 2.692 euro è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne consegue che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS, sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.
La disciplina dell’esonero de quo è stata poi modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis), che, all’art. 20, comma 1, ha stabilito che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Pertanto, l’Inps, fermo restando quanto già indicato nella citata circolare n. 43/2022, ha ritenuto opportuno fornire ulteriori istruzioni per la corretta fruizione della misura di esonero tramite la pubblicazione del messaggio in esame.
L’Inps ha precisato che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, introdotta dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, pari a 0,8 punti percentuali, è innalzata a 2 punti percentuali, per effetto della novella legislativa di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga.
Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità
La disposizione di riferimento prevede espressamente che l’importo mensile massimo della retribuzione di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2022, ora pari a 2 punti percentuali, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.
Nel caso in cui i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente:
- sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro;
- sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Come indicato dall’INPS, analoghe considerazioni sono valide anche per gli operai del settore delledilizia, per i quali l’erogazione della mensilità aggiuntiva viene corrisposta direttamente dalla Cassa Edile. In realtà, l’Istituto cita anche agli impiegati ma tale riferimento è frutto di un refuso, in quanto gi stessi non sono iscritti in Cassa Edile.
L’INPS, a integrazione di quanto previsto nella circolare 43/2022, ha precisato che, al fine di evitare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori cessati in corso d’anno, nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infra annuali, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima maturato nel singolo mese) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.
Nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.
Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili
L’Inps ha ricordato che la misura in esame può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima. Nel caso in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportino la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore, il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro, ossia deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
L’Inps ha svolto le medesime considerazioni per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro. In tali fattispecie il rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Inoltre, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro. Pertanto, l’esonero contributivo in esame, laddove il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi sopra illustrate non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Per contro, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.
Infine, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti part-time) e per tali rapporti siano previste distinte ed autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione di 2.692 euro deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
Rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2022
L’INPS ha chiarito che nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel corso dell’anno 2022, siano state erogate le ultime competenze, su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione. Il carattere sperimentale della previsione in esame e l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, comporta, inoltre, che nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, dovessero essergli erogate le ultime competenze, l’esonero, nell’anno 2023, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.
Possibilità di avvalersi dell’esonero per le ipotesi di lavoratori distaccati all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati
L’esonero in trattazione trova applicazione anche nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, a condizione che la retribuzione mensile non superi l’importo di 2.692 euro. Analoga conclusione circa la possibilità di applicare l’esonero in trattazione si ritiene valida anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro riguardanti soggetti distaccati in Paesi parzialmente convenzionati. Per i dettagli, si rinvia al paragrafo 5 del messaggio in commento.
Quattordicesima mensilità
L’Inps ha precisato che nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione della quattordicesima mensilità, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l’importo di 2.692 euro.
Istruzioni operative
Per le modalità di esposizione nel flusso UniEmens dei dati relativi all’esonero contributivo, si rinvia alle istruzioni operative fornite dall’Istituto nel paragrafo 8 del messaggio in esame.
Allegato: Messaggio_numero_3499_del_26-09-2022
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941