INPS – CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – NUOVI LIVELLI REDDITUALI PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2022–30 GIUGNO 2023 – CIRCOLARE 20 MAGGIO 2022, N. 65
Con circolare 20 maggio 2022, n. 65, l’INPS ha proceduto alla rivalutazione dei livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il quale stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.
In via preliminare, l’Istituto ricorda che, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 9/2022 del 05/03/2022). Conseguentemente, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
Si riportano, di seguito, le tabelle elaborate dall’Istituto contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, alle diverse tipologie di nuclei familiari (Allegato n. 1).
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Allegato:
Circolare_numero_65_del_30-05-2022_Allegato_n_1
Circolare_numero_65_del_30-05-2022
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