INPS – CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO 2021 CIRCOLARE 28 DICEMBRE 2021 NUMERO 198
L’INPS, con circolare numero 198 del 28 dicembre 2021, ha riepilogato le operazioni di conguaglio che, al termine dell’anno solare, possono rendersi necessarie per i datori di lavoro, al fine della quantificazione dell’imponibile contributivo, della puntuale applicazione delle aliquote correlate all’imponibile stesso e della corretta imputazione, all’anno di competenza, degli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con una delle denunce dei primi mesi dell’anno successivo.
La circolare in commento sottolinea che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2021 in scadenza il 16 gennaio 2022, anche con quella di competenza di gennaio 2022 (in scadenza il 16 febbraio 2022), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie nella medesima circolare.
Considerato, tuttavia, che, con effetto dall’anno 2007, le operazioni di conguaglio riguardano anche le quote di TFR conferito al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Istituto fa presente che le stesse possono essere eseguite anche con la denuncia di competenza del mese di febbraio 2022 (in scadenza il 16 marzo 2022), senza aggravio di oneri accessori.
Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2022.
Tutto ciò premesso, l’INPS ha fornito i chiarimenti per le fattispecie di seguito elencate.
Elementi variabili della retribuzione
L’Istituto ricorda che tra le variabili retributive devono essere ricompresi i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Di conseguenza, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso Uniemens.
Al riguardo, l’Istituto ricorda, altresì, che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione in discorso si considerano secondo il principio della competenza (quindi, dicembre 2021) mentre ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc…), si considerano retribuzioni del mese di gennaio 2022
Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile
Per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione per il sistema contributivo, il massimale, pari, per l’anno 2021, a euro 103.055,00, trova applicazione per la sola aliquota di condizioni ai fini pensionistici (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ivi compresa la quota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo tre ter della legge 14 novembre 1992 numero 438.
Aliquota aggiuntiva dell’1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore è applicabile sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per l’anno 2021, è risultato pari a 47.379,00 euro, corrispondenti a 3.948,00 euro mensili.
Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
Al punto 6 della circolare, l’Istituto, nel fare le invio alle istruzioni già fornite, da ultimo con circolare n. 162 del 27 Dicembre 2010 (v. Notiziario n. 1/2011), ha ribadito che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nella fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 5/1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (messaggio INPS 13 giugno 2000, n. 101).
Nell’ipotesi in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo va versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie non è più dovuto e deve essere recuperato a cura dell’autore lavoro: il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.
Fringe benefits
L’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 20 dicembre 1986, n. 917 (cd. TUIR), nel testo modificato dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 314/97, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23 e che, se il valore in parola superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nel corso dell’anno appena conclusosi, e al fine di favorire l’iniziativa delle aziende che nel periodo di crisi economica dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 adesso ho voluto procedere a forme di sostegno del reddito a favore dei propri dipendenti il legislatore ha previsto il raddoppio, per il solo anno 2021, dell’importo del valore dei beni ceduti dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti non concorrente alla formazione del reddito dipendente, portando, quindi, il relativo limite da 258,23 a euro 516,46.
Ai fini della corretta applicazione della norma, l’Istituto, nella circolare qui in commento, ha ritenuto opportuno precisare come la soglia di esenzione citata riguardi le sole erogazioni in natura, con l’esclusione di quelle in denaro, per il quale resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente, in relazione al rapporto di lavoro, costituisce reddito di lavoro (ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste).
Ciò posto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite, l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente, rammentando che nella determinazione del limite citato si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, però, in caso di superamento del limite previsto, il datore il lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati diversamente da quanto avviene ai fini fiscali (dove deve essere trattenuta anche l’IRPEF sui beni o servizi ceduti dal precedente datore).
Per le eventuali operazioni di conguaglio, le indicazioni dell’Istituto specificano che i datori di lavoro dovranno, se del caso, portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superato il limite di euro 516,46 nel periodo d’imposta, senza che lo stesso sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno.
Da ultimo, i medesimi datori dovranno trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti
Come noto, con la Legge di Bilancio 2020 è stato modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti che, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, sono assoggettati a contribuzione (oltre che a imposizione fiscale) assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.
Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero della percorrenza che il dipendente effettua realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche introdotte, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride carbonica e, all’aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo.
Contratti stipulati fino al 30 giugno 2020
Per espressa previsione normativa, contenuta nella predetta Legge di Bilancio, resta ferma l’applicazione della disciplina prevista nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Pertanto, con riferimento a tali contratti, ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente), assegnato in uso promiscuo il lavoratore, si applica la percentuale del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.
Contratti stipulati dal 30 giugno 2020
Per i contratti stipulati a partire dal secondo semestre 2020, l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, prevede che, ai fini della determinazione del valore economico dell’utilizzo di autoveicoli, motocicli o ciclomotori di nuova immatricolazione, con valore di emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, si applichi la percentuale del 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base delle tabelle ACI.
Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30% in caso di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km.
Per l’anno 2021, la percentuale è elevata al 50% in caso di emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/Km e al 60% per i veicoli con valori di emissioni superiore a 190 g/Km.
Prestiti ai dipendenti
L’INPS ricorda che, ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno (peraltro, pari allo 0% come opportunamente ricordato dalla circolare in esame) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Conguagli per i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
L’Istituto rammenta che il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui ai commi 755 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato mensilmente salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, in occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende interessate devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”, tali operazioni dovranno essere rispettate tenendo conto delle indicazioni fornite con messaggio 7 agosto 2019 n. 3025 (v. Newsletter Ance Brescia n. 29).
Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
Come chiarito nella circolare n. 70/2007 (v. Notiziario n. 4/2007), per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.
In questo caso, le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi a decorrere da quello di inizio dell’attività.
Le stesse sono tenute a effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare dal tasso di rivalutazione calcolato alla data di effettivo versamento.
Le aziende costituitesi durante il 2021 che, al 31 dicembre dello stesso anno, abbiano raggiunto il limite dei 50 addetti devono inviare l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione delle denunce UniEmens relativa al mese di febbraio 2022 (31 marzo 2022).
Rivalutazione del TFR al Fonti Tesoreria e imposta sostitutiva
il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione rimane a carico del predetto Fondo.
Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 17%, ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, che grava sul lavoratore.
Entro il mese di dicembre 2021, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2021, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta, versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.
Per individuarne l’ammontare, i datori possono calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al menzionato Fondo avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT.
L’INPS precisa che la rivalutazione e il recupero dell’imposta sostitutiva devono continuare ad essere effettuati anche dalle aziende contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”.
Operazioni societarie – Riflessi in materia di conguaglio
Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratore ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione unica (CU) con riferimento alla retribuzione complessivamente percepito nell’anno, ivi incluse le erogazioni liberali e i fringe benefits.
Come già nelle circolari riferite agli anni precedenti al 2021, l’Istituto richiama l’attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di utilizzare, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi codici e “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.
Da ultimo, la circolare ricorda come, dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante possa gestire correttamente le variabili retributive utilizzando, in Uniemens, l’elemento <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <MatricolaAzienda>, con il codice dell’azienda di provenienza.
Contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare
Sulle contribuzioni o sulle somme a carico del datore di lavoro diverse da quelle costituite dalla quota di accantonamento al TFR destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare è dovuto un contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall’articolo 9-bis del Decreto legge 29 Marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166.
Nell’ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono utilizzare i codici indicati al punto 13 della circolare in esame, di seguito allegata.
INPS Conguaglio 2021 – Allegato
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941