INPS – CIG COVID-19 – RECUPERO SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPO – MESSAGGIO 29 AGOSTO 2022, N. 3179
L’articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto, esclusivamente per i trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” introdotti dalla normativa emergenziale emanata per fare fronte alla pandemia, che, nel caso di domande con richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, l’Istituto autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. Inoltre, il quinto periodo del citato comma 4 dispone che “l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati”.
Inoltre, in fase di prima applicazione, per assicurare la tempestiva erogazione dell’anticipo in argomento, i pagamenti sono stati effettuati sulla base di un procedimento di pre-istruttoria automatizzata che ha consentito all’Istituto di erogare l’anticipo del 40% anche nei casi in cui l’autorizzazione alla prestazione principale non fosse ancora stata emessa. Questa fase di gestione transitoria si è conclusa ad aprile 2021, di conseguenza, a partire da maggio 2021, l’anticipo è stato erogato solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%.
Con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 21/2020 del 04/07/2020) l’INPS ha fornito le istruzioni operative inerenti al pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto.
Con il successivo messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020 (Newsletter ANCE Brescia – n. 39/2020 del 21/11/2020) l’Istituto ha fornito ulteriori chiarimenti di natura operativa.
Con il messaggio 3179 del 29 agosto 2022, l’Istituto riprende la materia per riepilogare le ipotesi in cui si configura un’erogazione indebita a titolo di anticipo del 40% della prestazione di integrazione salariale e illustra le modalità operative con le quali viene effettuato il conseguente recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi indebitamente erogati.
Casistiche di insorgenza dell’indebito
Preliminarmente, l’INPS ricorda che, in base alla normativa emergenziale che ha disciplinato i trattamenti di integrazione salariale con casuale “COVID-19”, è stato previsto che il datore di lavoro deve inviare all’Istituto le richieste di pagamento, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, salvo termini decadenziali diversi eventualmente previsti dalla normativa vigente pro tempore.
Trascorsi inutilmente tali termini, come previsto dal citato comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, come già anticipato nella precedente circolare n. 78/2020, l’Istituto ribadisce che procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% che risultassero non dovuti per uno dei seguenti motivi:
- è stato anticipato un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inviate entro i termini di decadenza;
- sono stati anticipati importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza.
Inoltre, l’Istituto specifica che, nei casi di erogazioni dell’anticipo del 40% effettuate, in fase di prima applicazione, a prescindere dall’avvenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale, procederà al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione.
Modalità di restituzione dell’indebito
Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate dall’Istituto sugli anticipi del 40% erogati, emergesse che le somme erogate ai lavoratori a tale titolo sono state indebitamente pagate, l’Istituto procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro.
Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA (art. 5, comma 2, D.lgs n. 82/2005 e art. 65, comma 2, D.lgs n. 217/2017, così come modificato dall’art. 8, comma 4, D.L. n. 135/2018).
L’INPS comunica inoltre che gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA nel sito www.inps.it seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro”.
L’INPS specifica che le modalità di pagamento attive sono le seguenti:
- accedendo al Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it, tramite il pagamento online pagoPA, utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente o altri metodi di pagamento innovativi;
- utilizzando l’Avviso di Pagamento pagoPA- generato dal Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it, accedendo al serviziodi interesse. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito del Portale dei Pagamenti o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP);
- App IO, utilizzando i dati dell’Avviso di Pagamento ricevuto o visualizzato dal Portale dei Pagamenti.
L’Istituto, inoltre, chiarisce che per i crediti superiori a € 100, il pagamento potrà essere dilazionato. Per accedere alla restituzione rateizzata non occorre presentare alcuna domanda, infatti, il sistema proporrà in automatico all’utente entrambe le modalità di restituzione: in unica soluzione o in forma rateizzata.
Quest’ultima viene proposta nel rispetto delle seguenti regole e criteri:
- a) le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore a € 60, fatta salva la rata finale;
- b) la durata della stessa non può essere superiore a 24 mensilità;
- c) le rate successive alla prima hanno una scadenza a 30 giorni dalla data di scadenza della precedente.
La scelta della modalità di restituzione in forma dilazionata, una volta effettuato il pagamento della prima rata, non è più revocabile.
Per entrambi i casi di restituzione dell’indebito, la somma da restituire non viene gravata di alcun interesse.
In caso di mancato pagamento della somma indebita entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di debito o, nei casi di pagamento rateizzato, di mancato versamento di due rate consecutive, i crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L’Avviso di addebito sarà contestualmente consegnato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.
Con successivo messaggio l’INPS si riserva di fornire ulteriori indicazioni operative al riguardo.
Aspetti fiscali
Infine, con riguardo agli aspetti fiscali dell’anticipazione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 78/2020, l’INPS precisa che anche il recupero dell’anticipo del 40%, divenuto indebito in quanto al lavoratore non spetta alcun trattamento, non ha rilevanza fiscale e non è, pertanto, oggetto di certificazione fiscale.
Allegato: Messaggio_numero_3179_del_29-08-2022
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