Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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04.02.2022 - lavoro

INPS – ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO – RILASCIO PROCEDURA PRESENTAZIONE DOMANDE – MESSAGGIO 31 DICEMBRE 2021, N. 4748 – PRECISAZIONI – COMUNICATO STAMPA 31 GENNAIO 2022

 

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico.

Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Con il messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748, l’INPS, nel rinviare per tutti i necessari approfondimenti ad una successiva circolare, ha fornito le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda, comunicando che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet www.inps.it la relativa procedura.

 

In via preliminare, l’Istituto ha specificato che la domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età. I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere dalla sussistenza dei precedenti requisiti.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

 

L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

 

L’Istituto chiarisce che la domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale web;
  • Contact Center Integrato;
  • Istituti di Patronato.

 

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L’Istituto, inoltre, chiarisce che, in conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
  • cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
  • sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

 

Infine, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 26/2021 del 03/07/2021).

Nel dettaglio, è stabilito che l’assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno 2022.

È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021).

 

Con comunicato datato 31 gennaio 2022, l’INPS ha ribadito che le domande per il godimento dell’Assegno Unico universale per i figli a carico potrà essere effettuata entro giugno 2022, ferma restando la decorrenza della misura a partire dal 1° marzo 2022 e ha fornito alcune precisazioni in merito all’indicazione dei dati necessari per il pagamento.

Messaggio_numero_4748_del_31-12-2021

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