Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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10.06.2022 - lavoro

INL – PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE – ATTIVITA’ NON DIFFERIBILI O INTERRUZIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO – CRITERI DI VALUTAZIONE –- NOTA 7 GIUGNO 2022, N. 1159

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato chiamato a pronunciarsi sull’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui la predetta sospensione possa comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

Nella nota in commento, l’Ispettorato ricorda, in via preliminare, come l’attuale formulazione normativa preveda l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo fatta salva la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.

L’Ispettorato ricorda di aver già fornito, con propria precedente circolare n. 3/2021, indicazioni sulla necessità di valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento di sospensione (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 45/2021 del 13/11/2021).

Ad avviso dell’Ispettorato, tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento. In tal senso, il provvedimento di sospensione non andrà adottato laddove l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determinasse, a sua volta, una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere.

Nelle ipotesi prospettate, l’Ispettorato ritiene che possa configurare un grave rischio per la pubblica incolumità la sospensione di un servizio pubblico: va, dunque, sempre salvaguardato e garantito l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale.

Resta fermo che la continuazione dell’attività, nei casi sopra prospettati, deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione, ferma la possibilità, di imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Allegato:

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