Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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28.01.2022 - lavoro

INL – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – ULTERIORI CHIARIMENTI – NOTA 27 GENNAIO 2022, N. 109

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, facendo seguito alla propria precedente nota 11 gennaio 2022, n. 29, con la quale ha fornito le prime indicazioni in merito all’obbligo, posto in capo al committente, di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro in occasione dell’avvio dell’attività di lavoratori autonomi occasionali, ha fornito, con nota 27 gennaio 2022, n. 109, ulteriori chiarimenti sulla materia, riportati sotto forma di FAQ.

Si riportano di seguito le FAQ di interesse per le imprese edili, rimandando, per quanto non riferito, all’elencazione completa, di seguito allegata.

  1. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?

Come chiarito con la citata nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c.

In ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

 

  1. L’adempimento di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?

Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ n. 5.

L’ispettorato si riserva di fornire ulteriori integrazioni a tali FAQ, sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate.

 

Allegato: inl_faq_occ pdf

 


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