ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE (Cass. civ. Sez. V Ord., 12/10/2022, n. 29800)
L’esenzione d’imposta, prevista dall’art. 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dalla veste giuridica assunta dall’associazione, che costituisce un elemento formale, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. Più nello specifico, le agevolazioni tributarie per gli enti associativi non commerciali, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che esse si conformino concretamente alle clausole riguardanti la vita associativa, che siano inserite nell’atto costitutivo o nello statuto, risultando non determinante il contenuto formale di tali atti, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative – quali la regolarità della tenuta dei libri contabili e delle iscrizioni dei soci o l’osservanza del principio di democraticità dell’ente -, né la veste giuridica assunta.
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