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13.05.2022 - sicurezza

EMERGENZA COVID-19 – MINISTERO DELLA SALUTE – LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO NEI CANTIERI – ORDINANZA 6 MAGGIO 2022

 

Facciamo seguito alla precedente comunicazione sul tema (Newsletter ANCE Brescia  – n. 18/2022 del 7/05/2022) per segnalare che, alla luce della necessità di contrastare in maniera appropriata il rischio sanitario da infezione COVID‐19, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le associazioni di categoria, fra cui ANCE, nonché Anci, Upi, Anas Spa, Rfi Spa e le federazioni del settore delle costruzioni di Cgil, Cisl e Uil, il protocollo con le Linee Guida per prevenire il contagio nei cantieri.

Il protocollo, adottato con ordinanza del Ministro della Salute del 6 maggio 2022, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022, ed attua le prescrizioni di legge e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. In particolare, contiene disposizioni per organizzare le attività nei cantieri, le modalità di accesso dei fornitori, la pulizia e la gestione degli spazi comuni, i comportamenti da adottare nel caso una persona presenti sintomi influenzali.

Ricordiamo che è tutt’ora in vigore l’art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro, nonché la garanzia contenuta nell’art. 29 bis della legge n. 40/2020, che introduce una presunzione di rispetto degli obblighi dell’art. 2087 cc per i datori del lavoro che rispettino il Protocollo. Per queste ragioni, risulta opportuno continuare ad applicare i Protocolli aggiornati sulla base dell’andamento della pandemia, in modo tale da garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela assicurata all’impresa dal citato art. 29 bis.

 

A tal riguardo, il Servizio Sindacale di ANCE Brescia ed ESEB rimangono a disposizione per supportare le imprese, riservandosi di modificare, alla luce dell’ordinanza in commento, la documentazione operativa per la gestione in sicurezza dei cantieri edili pubblicata al seguente link.

Nello specifico, nelle Linee Guida viene raccomandata l’adozione delle seguenti misure:

  • utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile a favore dei lavoratori portatori di particolari patologie per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Le Linee Guida si soffermano, inoltre, sui seguenti aspetti:

INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato bilaterale Formazione ‐ Sicurezza del settore delle costruzioni, informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità riguardo i seguenti obblighi:

  • rispettare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro al fine di accedere in cantiere (in particolare: utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni e tenere comportamenti igienico-sanitari corretti);
  • informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil influenzale.

L’impresa affidataria, in collaborazione con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le modalità di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es. tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l’uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per le attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.

PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con COVID‐19 si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.

 

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine di evitare assembramenti e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali.

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID‐19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il medico competente – nel rispetto della privacy – segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Viene specificato che i datori di lavoro adottano il protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le misure di precauzione disposte dall’autorità sanitaria da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali.

Viene, infine, precisato che le suddette misure si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle Linee Guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti‐contagio.

Allegato:

OM Cantieri

 


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