CESSIONE DEL CREDITO OLTRE I TERMINI DI LEGGE – SCADUTO IL TERMINE PER PAGARE LA SANZIONE
Il 30 novembre 2022 è scaduto il termine entro cui andava effettuata la cd “remissione in bonis” per sanare il mancato invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle spese agevolate sostenute nel 2021 e le rate residue delle spese sostenute nel 2020.
Sul tema, con la CM 33/E/22 l’Agenzia delle Entrate aveva fornito diversi chiarimenti e, tra le altre cose, aveva offerto ai contribuenti in ritardo con l’invio delle suddette comunicazioni, un ulteriore lasso di tempo per poter procedere con l’invio, purché:
- sussistessero tutti i requisiti sostanziali per fruire della detrazione;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza della comunicazione;
- non fossero iniziate attività di controllo sulla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto;
- fosse versata la misura minima della sanzione prevista, pari a 250 euro, tramite F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.
Come chiarito con la successiva RM 58/E dell’11 ottobre il pagamento della sanzione doveva essere effettuato utilizzando il modello F24 Elementi Identificativi (c.d. Elide), con il codice tributo “8114”.
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