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23.12.2022 - lavori pubblici

BONUS EDILIZI – NEL 2023 PER I LAVORI SUPERIORI A 516MILA EURO OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE SOA DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Ance Brescia ricorda che, in base al nuovo articolo 10-bis, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge  21 marzo 2022, n. 21 (pubblicata sulla G.U. n. 117 del 20 maggio 2022), ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus 110%, eco e sisma bonus,  bonus edilizi ordinari e bonus facciate), l’esecuzione dei lavori  di importo superiore a 516.000 euro relativi ai suddetti interventi dovrà essere affidata ad imprese che dimostrino, secondo tempistiche in grado di assicurare il rispetto del nuovo obbligo, di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione.

Si riepilogano di seguito i principali aspetti della norma in parola.

Destinatari dell’obbligo di qualificazione soa

  • tutte le imprese, anche general contractor,
  • contratti privati di appalto o subappalto di importo superiore a 516 mila euro (singolo contratto)
  • esecuzione di interventi non solo di natura edilizia ma anche impiantistica ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121 comma 2 Decreto Rilancio


Quali lavori?

Interventi ricompresi negli articoli 119 e 121 comma 2 Decreto Rilancio

  • Superbonus 110% (o……..)
  • Ecobonus ordinário
  • Bonus ristrutturazioni/Bonus Casa
  • Sismabonus ordinario
  • Bonus facciate
  • Bonus fotovoltaico ordinario
  • Bonus colonnine di ricarica
  • ..etc…

Ambito di applicazione – scansione temporale e obblighi a carico delle imprese

Art. 10 bis  = in vigore dal 21 maggio 2022

ma scadenze differenti
applicabilità è subordinata a scadenze temporali differenziate

Effetti “transitori” = dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023

Effetti a regime = dal 1° luglio 2023

Margine di tempo abbastanza ampio per richiedere l’attestazione necessaria

Regime transitorio

Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali in questione, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 Euro deve essere affidata:

A)
 ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto) siano in possesso della qualificazione SOA in base al sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 50/2016;
oppure
B) ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto) documentano al committente o all’impresa subappaltante di aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con una SOA ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016.

Norma a regime

A decorrere dal 01/07/2023, l’esecuzione dei suddetti lavori di importo superiore a 516.000 Euro è affidata esclusivamente ad imprese già in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto) della qualificazione SOA.

Pertanto, in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera B), la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 01/07/2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione.

Modalità temporali di attuazione dell’obbligo di qualificazione soa

  • contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516 mila euro sottoscritti dal 21 maggio 2022

– fino al 31 dicembre 2022 = le imprese esecutrici non dovranno dimostrare il possesso di alcun requisito

– se 2023 = previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis. Se è concordato, o anche solo presumibile, che i lavori debbano/possano proseguire anche nel 2023, è opportuno che l’impresa si impegni, con apposita dichiarazione contrattuale, al rispetto delle previsioni di cui all’articolo 10-bis secondo le modalità ivi contenute

 

  • contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516 mila euro sottoscritti dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 le imprese esecutrici potranno al momento dell’affidamento dei lavori:

– o dimostrare il possesso della qualificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;

– oppure, in via meramente transitoria e, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa attestazione;

In tale ultima ipotesi = a decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto l’attestazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3).

TEMPI!!!!! congruo anticipo per ottenere Soa per evitare addebiti di responsabilità e la risoluzione del contratto per carenza di requisiti obbligatori.

– la sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto effettuata prima del 1° luglio 2023 non è sufficiente ad evitare le conseguenze previste dal comma 3 sulla perdita degli incentivi fiscali!!!.

 

  • Dal 1° luglio 2023, con la cessazione della fase transitoria, l’esecuzione dei lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000 euro, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso della attestazione SOA.
  • In assenza di tale requisito non saranno riconosciuti gli incentivi fiscali per le spese sostenute dal beneficiario successivamente a tale data.

la Soa deve permanere per tutta la durata dell’appalto o del subappalto

Quale qualificazione?

La norma dice “occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Per il principio secondo il quale il mercato privato dei bonus fiscali non deve essere più penalizzante del mercato dei lavori pubblici inserendo “restrizioni”, si presume che la qualificazione necessaria dovrebbe essere quella relativa alla specifica tipologia di lavorazioni (es OG01 per rifacimento balconi nel bonus facciate, OS08 per lavori di impermeabilizzazione nei bonus facciate, OG09 per impianto fotovoltaico, OS30/OG11 per impianti elettrici, OS7 per tinteggiature e verniciature, OS28/OG11 per impianti di raffrescamento e riscaldamento, etc…).

N.B. parere ANCE ancora più “ampio” (la Soa è giusto solo una “garanzia” per il mercato dei bonus privati) = Considerate le caratteristiche dei lavori che usufruiscono, seppur con percentuali diverse, degli incentivi fiscali diretti al miglioramento del patrimonio edilizio esistente (ecobonus, sismabonus ecc.), si ritiene che, ai fini del rispetto delle previsioni dell’articolo 10-bis, sia sufficiente l’attestazione SOA anche solo in OG1 (edilizia civile e industriale), in classifica adeguata per i lavori d’importo superiore a 516.000 euro”.

Può valere l’incremento del 20% sulla classifica di qualificazione? Per il principio secondo il quale il mercato privato dei bonus fiscali non deve essere più penalizzante del mercato dei lavori pubblici inserendo “restrizioni”, si ritiene che possa valere questo incremento anche nei lavori privati che possono beneficiare dei bonus fiscali.

 

Contratti esclusi dall’ambito di applicazione dell’obbligo di qualificazione soa

Le previsioni contenute nell’articolo 10-bis non si applicano nei seguenti casi:

– ai lavori in corso di esecuzione al 21/05/2022 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 21/2022);

– ai contratti di appalto o subappalto aventi data certa, ai sensi dell’art. 2704 del Codice civile, anteriore al 21/05/2022 (scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, mediante richiamo nel verbale di assemblea di condomino o con altre modalità similari tracciabili)

Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare senza dover possedere la qualificazione SOA e ciò anche se l’importo dei valori è superiore alla soglia dei 516 mila euro e anche se i lavori dovessero proseguire nel 2023.

 

Quali costi devono essere scomputati dalla soglia di 516 mila euro?

– gli importi che riguardano l’attività di progettazione e servizi eventualmente affidati all’impresa

– al netto dell’IVA (importo totale pagabile)

Chi verifica che l’impresa abbia i requisiti richiesti dalla norma

Il possesso della qualificazione Soa per contratti superiori a 516.000 euro è requisito necessario ai fini dell’accesso agli incentivi fiscali

ONERE E INTERESSE DEL COMMITTENTE EFFETTUARE TALE VERIFICA

INSERENDO ALL’INTERNO DEL CONTRATTO DI APPALTO TALE SPECIFICA

L’IMPRESA dovrà adottare le più opportune comunicazioni al fine di informare la committenza circa il possesso della attestazione e soprattutto circa i tempi di acquisizione della stessa qualora non ne sia in possesso nella fase transitoria (regime di corresponsabilità in caso di perdita dei benefici fiscali da parte degli aventi diritto).

…comma 5 dell’articolo 121 D.L. n. 34/2020 “qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta l’agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”.

Le richieste di chiarimenti avanzati al governo da Ance

La norma che regola questo obbligo presenta ambiguità che, nel frattempo, nessuno è intervenuto a chiarire.

Sarebbero necessarie delucidazioni ufficiali soprattutto su due aspetti: il periodo transitorio e le modalità di applicazione delle regole sui contratti pubblici.

Il primo problema nasce dal fatto che la legge indica tre momenti diversi per la piena entrata in vigore dell’obbligo: oltre al 21 maggio 2022, c’è il primo gennaio e, poi, il primo luglio 2023. Partendo dall’interpretazione dell’Ance (condivisa da larga parte del mercato), per i contratti di appalto/subappalto di lavori legati a bonus edilizi (sia il superbonus che quelli “minori”), le imprese esecutrici non devono dimostrare il possesso di alcun requisito nel caso in cui i lavori si chiudano entro il 31 dicembre 2022. Laddove, però, i lavori vadano oltre questa data (per i lavori contrattualizzati dopo il 21 maggio 2022), si applicano le stesse regole che valgono per i contratti che vengono sottoscritti dal 1° gennaio 2023. Quindi, tra il primo gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, le imprese esecutrici potranno, al momento dell’affidamento dei lavori, o dimostrare il possesso della qualificazione Soa o dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa, finalizzato al rilascio della relativa attestazione.

Dal primo luglio 2023 scatta per tutti il terzo step e sarà obbligatorio aver ottenuto l’attestazione Soa, pena il mancato riconoscimento delle detrazioni relative alle spese sostenute dopo quella data.

Sono comunque esclusi i contratti relativi a interventi avviati e in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e i contratti i cui lavori non erano avviati al 21 maggio, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata prima di quella data. Su questa interpretazione, però, qualcuno avanza dubbi. Facendo leva sul fatto che la legge chiede il rispetto dei requisiti «al momento della sottoscrizione del contratto di appalto», alcuni ipotizzano che già per gli accordi firmati dopo il 21 maggio l’impresa, quando riceve l’incarico, dovrebbe avere almeno avviato le pratiche per ottenere la Soa. Un paletto che, applicato in questi termini, sarebbe vessatorio e sul quale Ance ha chiesto quindi chiarimenti.

L’altro aspetto sul quale, secondo l’Ance, servirebbe un chiarimento è legato alle modalità di applicazione delle regole sulle Soa. La legge, infatti, fa un rinvio generico al Codice appalti, ma non spiega come vada applicato il sistema delle attestazioni, che prevede classifiche di importo e un sistema di 52 categorie di opere, a seconda del tipo di appalto: chi è specializzato nel realizzare edifici civili non lavora sulle dighe o sugli impianti tecnologici. Questo sistema si applica in maniera puntuale o è sufficiente avere un’attestazione qualsiasi? L’Ance ritiene che la categoria debba essere coerente con la tipologia dei lavori trainanti affidati. Per quanto riguarda, invece, la classifica di importo in via prudenziale è opportuno che sia adeguata all’importo dei lavori. Anche in questo caso, però, servirebbero chiarimenti ufficiali, chiesti ancora da Ance.

Inoltre, da chiarire vi è la questione della soglia. La norma parla di 516mila euro, ma non spiega a cosa siano riferiti. Per l’Ance il riferimento è l’importo dei lavori così come definito nel singolo contratto di affidamento. Di conseguenza, se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate.

Ancora, ci si chiede cosa succede in caso di lavori affidati ad un general contractor, che si limiti solo a coordinare l’attività, affidandola a terzi. Per l’Ance, l’attestazione Soa, sopra i 516mila euro, dovrà essere dimostrata dalle imprese esecutrici e non dal general contractor, a meno che questo non sia anche esecutore dei lavori. Anche su questo aspetto, però, c’è chi non concorda e considera necessaria la qualificazione per il general contractor.

Infine, c’è il tema dell’applicazione della normativa degli appalti pubblici in generale ai contratti relativi ai bonus edilizi. Per esempio, un dubbio riguarda la possibilità di applicare l’istituto dell’avvalimento o quello del raggruppamento temporaneo d’impresa ai contratti privati dei bonus fiscali. Ad avviso di Ance il legislatore, con questa norma “garantista”, avrebbe escluso tali possibilità puntando su esecutori affidabili e strutturati di loro, in partenza, ma anche in questo caso sarebbe necessario un chiarimento da parte degli organi preposti.

Testo integrale della norma

Legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, cd. “Ucraina-bis”

Art. 10 bis – Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui  agli   articoli 119 e  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

  1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di  importo  superiore  a  516.000  euro,  relativi  agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata:
  2. a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici,  del contratto di subappalto, della  occorrente  qualificazione  ai  sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  3. b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al   committente    ovvero    all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto  finalizzato al  rilascio  dell’attestazione  di  qualificazione  con  uno   degli organismi  previsti  dall’articolo  84  del  codice   dei   contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di  importo  superiore  a 516.000 euro, relativi agli  interventi  previsti  dall’articolo  119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di  appalto  ovvero,  in  caso  di imprese  subappaltatrici,  del   contratto   di   subappalto,   della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84  del  codice  dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50.
  5. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la  detrazione  relativa  alle  spese  sostenute  a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata  dell’avvenuto  rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.
  6. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, nonche’ ai contratti di  appalto  o di subappalto aventi data certa,  ai  sensi  dell’articolo  2704  del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore  della  legge di conversione del presente decreto.

 

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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