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18.03.2022 - tecnica

BONUS EDILI, IL DECRETO PREZZI E’ IN GAZZETTA – ENTRERA’ IN VIGORE IL 16 APRILE 2022

 

Si fa riferimento alla notizia del 23/2/2022 per comunicare che è stato pubblicato sulla G.U. del 16 marzo 2022 il decreto del Ministro della transizione ecologica che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, il cosiddetto “Decreto Prezzi”

Invitando alla lettura della notizia precedentemente pubblicata, si riportano in breve alcuni punti fondamentali:

  • La data di entrata in vigore del nuovo decreto è fissata per il 15 aprile 2022.
  • Le nuove disposizioni si applicano agli interventi la cui richiesta di titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, quindi a partire dal 16 aprile 2022.
  • Il decreto fissa i costi massimi specifici riferiti a 34 “tipologie di beni”, specificando che i valori sono da considerarsi al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
  • L’applicazione è limitata ai soli beni individuati nell’allegato al decreto, che va a sostituire quello contenuto nel decreto 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici” attualmente in vigore, e che varrà anche per gli interventi di Super ecobonus.
  • Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato al decreto il riferimento per l’asseveratore è costituito dai prezzari regionali e delle provincie autonome o dai listini delle camere di commercio competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o  dai prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI.
  • Per quanto riguarda il Super ecobonus il tecnico procederà con la verifica di congruità delle spese riferite all’intero intervento, utilizzando i prezzari sopra indicati, e verificherà anche che i “costi massimi unitari” dei beni contenuti nell’allegato non superino i valori ivi indicati.
  • Da una prima analisi dei valori non sono stati evidenziati particolari problemi, visto che presentano incrementi tra il 20 ed il 30% rispetto a quelli del decreto del 6 agosto 2020.
  • Per quanto riguarda l’attività dell’asseveratore è bene sottolineare che nulla cambia per gli interventi in corso e per quelli con presentazione del titolo edilizio entro il 15 aprile.

Il decreto presenta alcuni aspetti da chiarire, già segnalati al Ministero, che riguardano l’attività del tecnico che esegue l’asseverazione.

In attesa dei chiarimenti ministeriali, potrebbe essere conveniente decidere di presentare la CILA Superbonus per chi avesse già verificato la congruita delle spese rispetto al computo metrico estimativo con l’attuale normativa.

Si riporta in allegato il testo del decreto e l’allegato A:

 


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